La Naspi, nata con il Jobs Act di Matteo Renzi, è l'indennità unica per chi perde il lavoro involontariamente. Questa misura si applica alla generalità dei lavoratori dipendenti, ma non a quelli del settore agricolo per i quali c'è l'indennità di disoccupazione agricola, e nemmeno a soggetti che sono assunti con contratto di collaborazione per i quali l'ordinamento prevede la Dis-Coll. Proprio su questa misura va registrata un'importante novità di cui parla il messaggio 3606 dell'Inps, publicato il 4 ottobre scorso sul portale ufficiale dell'Istituto.

Cambia uno dei requisiti necessari per poter rientrare nella misura, quello contributivo.

Di cosa si tratta

La Dis-Coll, cioè l'indennità di disoccupazione collaboratori è una misura nata col decreto legislativo n°22 del 4 marzo 2015 in via sperimentale fino al 31 dicembre di quell'anno. La misura è stata prima prorogata per tutto il 2016 e poi dal 22 maggio 2017, resa strutturale con la legge n°81. La misura come originariamente previsto, si rivolge a lavoratori con contratto di collaborazione, anche a progetto. Inoltre, nella trasformazione da sperimentale a strutturale, il perimetro di applicazione fu allargato anche a chi aveva dottorato di ricerca o assegnisti.

Il messaggio Inps

L'articolo 2 del decreto legge n° 101 del 3 settembre 2019 ha modificato i requisiti di accesso alla misura.

Questa variazione è l'oggetto del messaggio Inps di cui si accennava in premessa. Le modifiche normative intervenute col decreto legge, sono state recepite dall'Inps che le spiega con la sua comunicazione ufficiale (può essere letta sul sito ufficiale dell'Istituto nell'area "Inps comunica"). La variazione della Dis.Coll che interessa molti dei lavoratori riguarda il requisito contributivo.

Le modifiche introdotte dal decreto legge n° 101 si applicano agli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 5 settembre scorso, cioè dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Da quel momento non sarà più necessario, per ottenere la Dis-Coll, avere 3 mesi di contribuzione versata nell'anno solare precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Adesso basterà avere un solo mese di contribuzione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno che precede la data in cui si perde il lavoro. In altri termini, fermi tutti gli altri requisiti previsti, cioè la perdita involontaria del lavoro e lo stato di disoccupazione alla data della domanda, diventa meno rigido il requisito contributivo. Per chi perde il lavoro in questi giorni quindi, per poter richiedere la Dis-Coll basterà aver lavorato almeno un mese da gennaio a dicembre 2018 per soddisfare il requisito contributivo.