Non è solo il governo a cercare di contrastare in tutti i modi possibili il cosiddetto lavoro nero, ovviamente anche altre istituzioni dello Stato sono impegnate su questo fronte, prima fra tutte la Magistratura. Tra le diverse tipologie di lavoro, una categoria dove il lavoro nero è molto diffuso è quella della collaboratrici familiari e domestiche. Ora una sentenza della Corte di Cassazione è intervenuta a disciplinare gli strumenti di prova a disposizione delle collaboratrici domestiche per provare il proprio rapporto di lavoro. Ci riferiamo alla Sentenza n° 46158/2019 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 13 novembre 2019, ma le cui conclusioni sono state rese note solo in settimana.
Con questa pronuncia il Supremo Collegio ha stabilito che una collaboratrice domestica che fotografa gli ambienti della casa dove presta la sua opera per provare il proprio rapporto di lavoro non commette il reato di interferenze illecite nella vita privata del datore di lavoro.
I fatti di causa che hanno portato al giudizio in Cassazione
Il Supremo Collegio si è trovato di fronte al ricorso presentato da una collaboratrice domestica che, sia in primo grado che in Corte d'Appello, era stata condannata a 4 mesi di reclusione per il reato di interferenze illecite nella vita privata disciplinato dall'articolo 615-bis del Codice Penale. La collaboratrice domestica, infatti, aveva effettuato delle fotografie e delle riprese all'interno della casa dove lavorava per poterle produrre come prove nella causa di lavoro che stava per intraprendere nei confronti degli inquilini della stessa suoi datori di lavoro.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato la sentenza impugnata e accolto il ricorso della collaboratrice domestica perché il fatto non sussiste. Il Supremo Collegio, infatti, ha chiarito che la disposizione dell'articolo 615-bis intende punire il soggetto che, mediante strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata di soggetti terzi nei luoghi indicati dal precedente articolo 614 del Codice Penale.
Questi sono, propriamente, il domicilio, l'abitazione o la privata dimora dei soggetti privati.
D'altra parte il Supremo Collegio, richiamando un suo recente orientamento in proposito, ha specificato che il divieto posto dall'articolo 615-bis si applica esclusivamente a quei soggetti che risultano essere terzi estranei per gli occupanti e i proprietari dell'immobile.
Non può quindi applicarsi a quei soggetti, come nel caso di specie la collaboratrice domestica, che siano lecitamente presenti all'interno dell'abitazione e per di più in forza di un rapporto di lavoro, seppure in nero. Senza considerare il fatto che, nel caso in questione, la collaboratrice domestica era presente nell'abitazione per espressa volontà degli inquilini. Inoltre le immagini riprodotte erano attinenti solo agli ambienti e al mobilio e, quindi precisa la Corte, in stretta relazione con il rapporto di lavoro della collaboratrice familiare, e senza ledere la riservatezza e l'intimità dei proprietari. Per tali motivi la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello e prosciolto da ogni accusa la collaboratrice domestica perché il fatto non sussiste.