Il legale che, dopo aver ricevuto regolare procura dal proprio cliente, non provvede a tutelarlo adeguatamente mettendo in atto tutte le dovute azioni per bloccare la prescrizione di un suo diritto rischia di dover rispondere per responsabilità da danno professionale e risarcire il proprio cliente, in quanto non avrebbe usato la necessaria diligenza richiesta dal suo ruolo. Questo, in sintesi, quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n°28629/2019 della Terza Sezione Civile depositata in Cancelleria il 7 novembre, ma le cui conclusioni sono state pubblicate solo ieri.

I fatti che hanno generato la causa

La Corte di Cassazione si è trovata di fronte al ricorso presentato da un cliente di un legale che aveva convenuto in giudizio il proprio avvocato. Il cliente, infatti, aveva dato incarico al legale di ottenere il risarcimento danni per un incidente stradale del quale lo stesso cliente era stato vittima. Ma, secondo il ricorrente, il legale non aveva adempiuto correttamente al suo incarico facendo prescrivere il diritto relativo al risarcimento del danno per lesioni fisiche. D'altra parte, il cliente si era visto rigettare le proprie doglianze sia in sede di primo grado che in Corte d'Appello.

Quest'ultima, in particolare, aveva fatto notare come al cliente erano stati riconosciuti i danni materiali e per quanto riguarda quelli fisici era stata effettuata una proposta transattiva allo stesso da parte delle assicurazioni del legale.

Tale proposta non era stata accettata. Di conseguenza, il legale aveva richiesto idonea procura per poter procedere ad iniziare un'azione giudiziale. Ma il cliente non aveva rilasciato tale procura. Di conseguenza per la Corte d'Appello non era configurabile alcuna responsabilità professionale in capo al legale. La corte territoriale confermava, quindi, il giudizio di primo grado.

Di conseguenza, l'ormai ex cliente proponeva ricorso per Cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello confermando la responsabilità professionale dell'avvocato. Il ricorrente, infatti, aveva sostenuto la violazione o falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 2236, 1710 e 2697 del Codice Civile.

In particolare l'articolo 1176 disciplina la diligenza nell'adempimento dell'obbligazione. E, in riferimento alle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, come qual'è sicuramente quella di avvocato, specifica che questa deve essere valutata con specifico riguardo all'attività esercitata. Gli altri articoli disciplinano la "Responsabilità del debitore" l'articolo 1218, "Responsabilità del prestatore d'opera" l'articolo 2236, la "Diligenza del mandatario" l'articolo 1710 e l' "Onere della prova" l'articolo 2697.

La Suprema Corte evidenzia come sia indiscutibile che sia stata fatta maturare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da lesioni fisiche da parte del convenuto.

D'altra parte, la Corte ricorda come l'obbligazione in capo al legale sia un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Questa, quindi, obbliga il legale a fare quanto in suo potere per raggiungere il risultato sperato ma non certo a conseguirlo obbligatoriamente. Di conseguenza, come indica l'articolo 1176, 2 comma, del codice civile per determinare la responsabilità professionale del convenuto nel caso specifico occorre valutare le modalità di svolgimento della sua attività.

Da questo punto di vista, la Corte di Cassazione riconosce che rientra nell'ordinaria diligenza posta in capo al ruolo di avvocato quella di porre in essere gli atti interruttivi della prescrizione del diritto da tutelare per garantire le ragioni del suo cliente.

Di conseguenza, per la Cassazione ha errato la Corte territoriale ritenendo che l'avvocato non avrebbe dovuto porre in essere gli atti interruttivi della prescrizione per tutelare il suo cliente. Tanto più che la Corte di Cassazione fa notare che l'interruzione della prescrizione può attuarsi anche in fase stragiudiziale. E nel caso specifico il legale non si premurò neanche di avvertire il cliente circa la prescrizione del suo diritto. Infine, la Corte ribadisce che l'obbligo informativo del cliente da parte del suo legale è consustanziale, cioè sostanzia la stessa responsabilità professionale. Tanto che persiste anche in caso di rinuncia o revoca del mandato, proprio perché volto a tutelare la parte. Di conseguenza, la Cassazione ha accolto il ricorso e rimandato gli atti alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio.