Non è possibile cumulare l'Assegno ordinario di invalidità e la nuova assicurazione sociale per l'impiego, ovvero la NASpI. A fornire dettagliati chiarimenti al riguardo è stata la stessa Inps che, sul proprio sito istituzionale, ha pubblicato il Messaggio n°4477 del 2 dicembre 2019 avente come oggetto l'assegno ordinario di invalidità, l'indennità NASpI e l'anticipo NASpI. Nel suo documento di prassi l'Ente Nazionale di Previdenza Sociale si è preoccupata di fornire chiarimenti relativamente a due casi specifici concernenti il ripristino dell'assegno di invalidità.
In primo luogo quando la NASpI viene sospesa perché il lavoratore ha trovato un lavoro a tempo determinato per un periodo non superiore ai sei mesi. In secondo luogo, quando l'indennità di disoccupazione NASpI viene erogata anticipatamente.
I chiarimenti forniti dall'Inps
Nel suo messaggio l'Inps si premura in via preliminare di chiarire che la Corte Costituzionale con la Sentenza n° 234 del 22 luglio 2011 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 7, della Legge 236/1993, nella parte in cui non prevede che il lavoratore che sia contemporaneamente titolare di assegno ordinario di invalidità e di indennità di disoccupazione NASpI abbia la possibilità di optare tra uno dei due per il periodo in cui si trovi in stato di disoccupazione.
In conformità a tale decisione della Corte Costituzionale negli anni scorsi l'Inps ha pubblicato diversi documenti di prassi per poter applicare correttamente tale decisione. Nello specifico, nella Circolare n° 138/2011 è stato chiarito che il lavoratore che, almeno inizialmente, aveva optato per percepire l'indennità di disoccupazione può sempre rinunciare ad essa e ottenere il pagamento dell'Assegno ordinario di Invalidità.
D'altra parte, la citata Circolare chiarisce anche che nel momento in cui il lavoratore decide di rinunciare alla NASpI per percepire l'assegno di invalidità non può più tornare indietro. Cioè non potrà più richiedere il pagamento dell'indennità di disoccupazione rimanente non percepita.
Cosa accade in caso di sospensione della NASpI
Il Messaggio n° 4477 chiarisce poi cosa accade nel caso in cui il lavoratore torni ad essere occupato, ma con un contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi. In quel caso il pagamento dell'indennità di disoccupazione viene automaticamente sospeso per tutta la durata del contratto di lavoro. Ma, in questo caso, il lavoratore non perde il diritto a percepire la parte residua della NASpI una volta terminato il contratto di lavoro. D'altra parte, nel periodo di sospensione della NASpI, il lavoratore non potrà in alcun modo ricevere il pagamento dell'Assegno ordinario di invalidità. A meno che, anche in questo caso, non faccia espressa rinuncia a continuare a percepire la NASpI una volta terminato il rapporto di lavoro.
Ovviamente, con tale espressa rinuncia il lavoratore decade da ogni possibilità di poter fruire in futuro dell'importo residuo dell'indennità di disoccupazione.
Solo nel caso in cui il lavoratore percipiente l'assegno di invalidità abbia diritto a percepire la NASpI in via anticipata, tale assegno verrà sospeso per tutto il periodo di spettanza della NASpI. In linea generale, comunque, vale il principio della non cumulabilità tra l'assegno di invalidità e i redditi da lavoro. Ovviamente, per poter ritornare a percepire l'assegno di invalidità il beneficiario assicurato deve averne legittimamente la titolarità. Solo se, quindi, continua a soffrire dell'invalidità che ha dato luogo al diritto.