L'INPS con la circolare n.124 del 26 ottobre 2020 ha reso note tutte le indicazioni per richiedere il bonus IO lavoro, evoluzione del bonus Neet valido fino all'anno scorso, che interessa tutte le assunzioni formalizzate sul territorio italiano. Escluse solamente le sedi lavorative presso la provincia autonoma di Bolzano.

L'assunzione deve essere avvenuta quest'anno, ossia dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020.

Rimasto bloccato per diversi mesi, il bonus IO lavoro è stato istituito dal decreto attuativo ANPAL del 6 febbraio 2020 e poi rivisto attraverso il decreto direttoriale del 12 febbraio.

Bonus IO lavoro: chi può richiederlo

Il bonus IO lavoro è accessibile a tutti i datori di lavoro privati (anche non imprenditori) che hanno assunto o assumeranno lavoratori disoccupati.

Questi ultimi al momento dell'assunzione devono presentare alcuni requisiti:

  • se hanno tra i 16 e i 24 anni, basta semplicemente risultare disoccupati;
  • se hanno già compiuto 25 anni, oltre allo status di disoccupato, bisognerà anche risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Si dovrebbe, quindi, rientrare nella categoria dei "lavoratori svantaggiati".

In entrambi i casi, il soggetto negli ultimi sei mesi non deve aver avuto alcun rapporto di lavoro con chi lo sta assumendo, salvo che non si tratti di una stabilizzazione.

Con l'espressione "disoccupato", inoltre, si indica chi, secondo l'art. 19 del dlgs n. 150/2015, è sprovvisto di impiego, subordinato o autonomo, ha prodotto Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro ed eventualmente stipulato anche Patto di servizio.

A questi si affiancano anche coloro che, secondo la definizione del dl n.

4/2019, hanno prodotto DID e non svolgono attività lavorativa oppure registrano un reddito fino a 8.145 euro per attività subordinata e fino a 4 mila euro in caso di attività lavorativa autonoma.

Bonus IO lavoro, le assunzioni

Si può usufruire dell'incentivo sia per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato sia per i rapporti di apprendistato professionalizzante.

Accedono a sgravio contributivo sia le assunzioni a tempo pieno sia quelle a tempo parziale.

Esclusi invece i rapporti in ambito domestico, occasionale e intermittente, così come i contratti di apprendistato per la qualifica. Stesso vale per il diploma professionale, quello di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Fuori dal bonus anche i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per quella a tempo determinato. Compresi anche eventuali periodi dove il lavoratore è in attesa di assegnazione.

L’incentivo può essere riconosciuto allo stesso lavoratore per un solo rapporto, quindi successivamente alla prima concessione non si possono rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni, a prescindere dalle motivazioni che hanno condotto alla cessazione del rapporto e dall'effettiva fruizione del beneficio.

Bonus IO lavoro, contribuzione per 12 mesi

L’incentivo è pari alla contribuzione dovuta all'Inps dal datore di lavoro, eccezioni fatta dei premi INAIL. La soglia determinata arriva all'importo massimo di 8.060,00 euro per 12 mesi dall'assunzione.

La soglia massima di esonero mensile è pari a 671,66 euro. Per rapporti instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia deve essere proporzionalmente ridotta intendendo la misura di 21,66 euro per ogni giorno di fruizione.

Nel caso di assunzioni in part-time, il massimale deve essere ridotto proporzionalmente.

Bonus IO lavoro, la procedura INPS

La procedura di accesso al bonus IO lavoro prevede due momenti.

Inizialmente il datore di lavoro manderà domanda INPS attraverso il modulo apposito presente sul sito dell'Istituto. A seguito dei dati specificati, l'INPS eseguirà gli opportuni controlli, anche sulla disponibili di fondi. Per questa ragione, è stato specificato che per evitare che la priorità acquisita con l’invio della richiesta vada perduta se l'istanza è inizialmente rigettata per mancanza di fondi, la stessa sarà indicata come "non accolta provvisoria". In caso di liberazione di risorse utili, si procederà all'accoglimento.

Nello stesso status resteranno anche le domande di chi non ha rilasciato la DID. L’INPS controllerà periodicamente l’aggiornamento dei dati.

In caso di accoglimento dell'istanza, l’assunzione dovrà essere effettuata entro 10 giorni.

Le domande che perverranno nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo, avvenuto il 26 ottobre 2020, saranno elaborate in un’unica elaborazione cumulativa posticipata.

Solamente le istanze relative ad assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato risalenti al periodo tra l'1 gennaio 2020 e il giorno prima del rilascio del modulo, e pervenute entro i 10 giorni successivi al rilascio, verranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Le istanze relative alle assunzioni effettuate nel periodo successivo saranno elaborate in ordine cronologico in base alla presentazione dell’istanza.