Si preannuncia ricca di novità la riforma del processo civile voluta dalla Ministra Cartabia e dal Governo Draghi che mira ad una reale e più organica efficienza del processo civile e penale indicendo sui riti e i procedimenti per renderli nello stesso tempo più celeri. In particolare il maxi-emendamento al disegno di legge delega sul processo civile (AS 1662) predisposto dal governo introduce: il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuale, alcune modifiche alle notifiche, al Processo civile telematico. Da menzionare anche l'introduzione del rito unico per le separazioni, i divorzi, l’affidamento dei figli delle coppie di fatto e i procedimenti sulla responsabilità genitoriale che dovrebbero diventare più snelli.

Principio di chiarezza, sinteticità degli atti e maggiore efficienza del processo civile

La prima misura è quella che introduce nel processo civile di ogni grado il principio di sinteticità e chiarezza degli atti che costituisce un principio generale del diritto processuale. Tutto ciò nell'ottica di sviluppo e del consolidamento del processo civile telematico, che conferma il ricorso a modalità di consultazione e gestione degli atti processuali da leggere tramite video, innanzitutto per le parti.

il governo dovrà delineare i canoni della chiarezza e della sinteticità stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all’inserimento delle informazioni nei registri del processo.

La mancata osservanza di tali regole non sanzionerà con la invalidità, l’atto ma l’avvocato sarà costretto a pagare le spese in sede di liquidazione.

Oltre alla Pec vi saranno nuove modalità telematiche per il deposito di atti e documenti di parte e dei giudici. Si tratta di sistemi e applicativi di upload, presenti anche nel processo amministrativo, che il ministero della giustizia assicura esser già pronti e finanziati.

Il capo dell'ufficio può autorizzare eccezioni alle modalità telematiche solo in caso di: malfunzionamenti del dominio giustizia o situazioni di urgenza.

Il deposito telematico degli atti e dei documenti con mezzi diversi dalla PEC deve avvenire nel rispetto delle norme (anche regolamentari) inerenti la sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti telematici.

In ogni caso, in tutti i procedimenti civili la conferma deposito avviene con un messaggio di avvenuto completamento della trasmissione.

Udienza da remoto, notificazioni, attestazioni di conformità

Si prediligerà la forma da remoto per le udienze e la trattazione per iscritto, disposte dal magistrato ma le parti costituite possono sempre opporsi.

Le modalità telematiche da remoto si possono applicare alle separazioni consensuali, ai procedimenti di inabilitazione, interdizione, e amministrazione di sostegno relativamente alle udienze per l’esame dell’inabilitando o dell’interdicendo.

Per quanto riguarda il tema delle notifiche il maxi-emendamento dispone che gli avvocati hanno l'obbligo notificare via Pec atti processuali e stragiudiziali ove gli indirizzi Pec siano rinvenibili nei pubblici elenchi, salve che la notifica via Pec sia impossibile, o il destinatario ne sia sprovvisto.

In tal caso si procede con la notifica tramite ufficiale giudiziario. Il maxi emendamento non interviene in merito, alle modalità di attestazione di conformità, previste dal D.L. n. 179/2012. Ne consegue che le stesse saranno consentite per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, o dallo stesso ricevuti. Le copie informatiche, equivalgano all’originale, anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.

Per separazioni, divorzi e figli, giudizi più rapidi in tribunale

L'altra novità riguarda la revisione dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia, con l'introduzione di un rito unico che mira alla riduzione dei tempi processuali.

Tale rito sarà affidato alla competenza del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minorenni e del giudice tutelare.

Al giudice sono inoltre riconosciuti diversi poteri anche a tutela delle parti più deboli. Il giudizio verrà introdotto con ricorso, redatto in modo sintetico, e deve contenere a pena di decadenza e per le sole domande aventi ad oggetti diritti disponibili, l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi. Anche il convenuto dovrà proporre nella comparsa di costituzione, a pena di decadenza e per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti. Alla prima udienza di comparizione delle parti, le parti devono esser presenti per il tentativo di conciliazione.

Il giudice relatore ha il potere di invitare le stesse a esprimere un tentativo di mediazione familiare, salvo i casi in cui siano allegate violenze di genere o domestiche

Un'altra novità interessa anche il giudizio di separazione, in cui tanto il ricorrente quanto il convenuto avranno facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quest'ultima sarà procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunziato la separazione.