Previsti aumenti per il bollo auto fino al 12%, a stabilire l'entità del rincaro saranno le singole Regioni. Tuttavia ci sono delle categorie che, in base alle normative e alle disposizioni vigenti, possono usufruire di esenzioni  o considerevoli riduzioni, come disabili o auto storiche. Saranno le Regioni a decidere l'entità del rincaro che, come detto, può arrivare sino ad un tetto massimo del 12 per cento.

Esenzioni e riduzioni: ecco chi ne potrà usufruire

Veicoli elettrici, Gpl, gas metano. Tutti i veicoli, a due, tre o quattro ruote, spinte da un motore elettrico godono dell'esenzione dal pagamento del bollo auto per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione.

Dopo i cinque anni  per gli autoveicoli va corrisposto un quarto della tassa prevista per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per motocicli e ciclomotori il bollo va pagato per intero. Le autovetture omologate per la circolazione esclusiva con alimentazione a Gpl  o gas metano pagheranno un quarto del bollo previsto per i veicoli corrispondenti a benzina. 

Veicoli storici.  Per i veicoli appartenenti a questa categoria si differenzia tra veicoli ultratrentennali e veicoli ultraventennali. I primi sono esenti dal bollo auto se  rimangono inutilizzati.  Nel caso in cui il veicolo invece circoli su strade ed aree pubbliche  la tassa da corrispondere è forfettaria ed ammonta a  28,40 euro che scende ulteriormente a 11,36 euro nel caso dei motoveicoli.

Anche per i veicoli e motoveicoli ultraventennali è prevista l'esenzione dal pagamento del bollo auto purché siano in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dallAsi o dalla Federazione Motociclistica Italiana.    

Veicoli destinati a disabili. In questo caso, quello cioè dei veicoli destinati a  portatori di handicap o invalidi, l'esenzione riguarda le autovetture, gli autoveicoli, le motocarrozzette ed i motoveicoli per trasporto promiscuo e per trasporti specifici, fino ad una cilindrata di 2000cc per quelli a benzina e a 2800cc per quelli diesel.

L'esenzione si applica sia ai veicoli condotti da disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi. Il beneficio fiscale spetta al portatore di handicap ed è applicato ad solo veicolo.