Il bollo auto è sempre un argomento che fa discutere e non solo tra i contribuenti che annualmente sono tenuti a pagarlo. Spesso i problemi nascono dall'interpretazione delle norme e delle regole e soprattutto dall'accavallarsi della disciplina statale con quella regionale. In testa a tutte le problematiche che accompagnano la tassa di circolazione dei veicoli c’è senza dubbio la prescrizione, cioè la data entro cui la Regione può richiedere il pagamento di un bollo, evidentemente non pagato. Numerose sono le sentenze dei giudici che hanno messo naso in materia, ma ancora oggi, la Cassazione è spesso tenuta a giudicare contenziosi e ricorsi.
Va registrata infatti una nuova ordinanza della Cassazione uscita il primo giugno e da qualche giorno pubblicata.
Come operano le Regioni
L’imposta automobilistica, cioè il bollo auto va pagato una volta all'anno alle Regioni. Solo in alcuni casi la Regione non è l’Ente a cui versare la tassa, come per i residenti nelle Province autonome di Bolzano e Trento (la tassa va versata alla Provincia stessa) o come quelli residenti in Friuli e Sardegna (in questo caso il bollo si paga all'Agenzia delle Entrate). L’autonomia regionale è piena perché sono le Regioni stesse a poter liberamente stabilire esenzioni e sanzioni. In linea di massima, come spiega un eloquente articolo del sito ''laleggepertutti.it'', le Regioni considerano il bollo auto a scadenza decennale.
Cioè la Regione avrebbe 10 anni di tempo per chiedere ai contribuenti un pagamento di un bollo o di più bolli arretrati. L’operato su cui si basano molte Regioni Italiane però va contro una sentenza che sembrava avesse risolto l’arcano. Infatti nel novembre 2017, una pronuncia delle Sezioni Unite stabilì che in nessun caso il bollo auto poteva avere prescrizione decennale.
Cosa ha rimarcato la Suprema Corte
La Regione ha tre anni per richiedere il versamento del bollo auto e decorso questo termine, nulla può essere più richiesto al contribuente. Questo quanto sostiene la Cassazione nell'ordinanza 13819 del 1° giugno 2018. Una prescrizione che di fatto lascia appesi e quindi suscettibili di pagamento, solo gli ultimi tre anni di bollo non pagato. La Cassazione ha quindi confermato l’indirizzo delle Sezioni Unite di novembre e di fatto ha decretato lo stop all'interpretazione sbagliata da parte delle Regioni e quindi della prescrizione in 10 anni. Al riguardo va ricordato che il termine di prescrizione parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il bollo andrebbe pagato. Per esempio, per il bollo del 2018, il termine dei 3 anni parte dal prossimo 1° gennaio e la Regione avrà tempo di chiedere il pagamento solo fino a tutto il 2021. Ogni richiesta che la Regione manda al debitore però azzera il termine di prescrizione, cioè lo fa ripartire da capo. La regola della prescrizione infatti vale solo nel caso in cui la Regioni per i tre anni di cui stiamo parlando, dimentichi di sollecitare il pagamento al contribuente tramite comunicazioni scritte. Va ricordato inoltre che anche se il pagamento del bollo passa al concessionario della riscossione, come lo era Equitalia una volta e adesso Agenzia delle Entrate-Riscossione, la prescrizione non cambia termine. La Cassazione è stata chiara perché anche le cartelle esattoriali che si riferiscono al bollo auto, si prescrivono come si prescrive l’imposta evasa, cioè in 3 anni.