In questi giorni si stanno svolgendo gli esami di avvocato. Ieri, la 2^ traccia del parere di civile sottoposta ai candidati, riguardava la stipula di una polizza assicurativa da parte di Tizio, un commercialista, che conteneva una clausola a copertura delle richieste di risarcimento danni anche per fatti anteriori alla stipula della polizza. Subito dopo la stipula del contratto di assicurazione, Tizio viene condannato dal giudice di 1° grado al risarcimento dei danni per un presunto illecito professionale che lui avrebbe commesso nei confronti di Caio prima della stipula della polizza.
Il Tribunale, affermando la nullità della clausola, respinge la domanda di garanzia di Tizio nei confronti della compagnia assicurativa. Operazione preliminare per la trattazione del parere erano i "brevi cenni al contratto aleatorio", cioè al contratto di assicurazione. Esso prevede che l’assicuratore, verso la corresponsione di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato entro i limiti pattuiti dal danno prodotto da un sinistro. L’alea qui deriva dal fatto che, condizione per l’attualità dell’obbligo di versamento dell’indennità dell’assicuratore, è il verificarsi di un evento, incerto al momento della conclusione del contratto.
Cenni sul contratto aleatorio e ragionamento sul caso
Il candidato si sarebbe dovuto concentrare sulla natura della clausola cosiddetta "claims made",inserita nei contratti di assicurazione per la responsabilità professionale, la cui garanzia è estesa a non più di 3 anni prima della sottoscrizione della polizza, richiamando le informazioni presenti nella traccia.
Bisognava, quindi, evidenziare anche il problema di invalidità legato alla clausola "claim made", con riferimento all’alea presente nel contratto di assicurazione.
L’alea, in quanto elemento essenziale di tale contratto, riguarda sempre un evento futuro e incerto, la cui mancanza determina la nullità del relativo contratto. Sarebbe stato necessario richiamare la sentenza della Cassazione n.3622 del 17.02.2014, la quale ha stabilito il principio di diritto secondo cui la clausola "claims made" fa venire meno l'alea rendendo nullo il contratto solo qualora venga opposta all’assicurato la responsabilità e gli effetti di dichiarazioni inesatte e o reticenti ai sensi dell’articolo 1892 e 1893 cc.
All’infuori di queste ipotesi non sussiste nullità, proprio perché l’alea può riguardare fatti illeciti che si sono verificati prima della stipula della polizza, di cui però l'assicurato ne ignorava l'esistenza al momento della stipula del contratto di assicurazione.
Conclusione sulla facoltà di impugnare la sentenza del tribunale
Il candidato avrebbe quindi dovuto concludere chiarendo, alla luce dei riferimenti giurisprudenziali sopracitati, come la sentenza del Tribunale non fosse corretta nella parte in cui il giudice ha respinto la domanda di garanzia spiegata nei confronti della compagnia di assicurazione, dichiarando quindi la nullità della clausola "claims made".Tale clausola non può ritenersi nè inefficace, nè nulla, dato che la domanda risarcitoria era stata posta da Caio in corso di validità della polizza assicurativa. Ne consegue la possibilità di impugnare tale sentenza. Si sarebbe potuto menzionare anche il fatto che non sussistevano nemmeno le condizioni previste dagli articoli 1892 e 1983 cc che prevedono appunto che il contratto assicurativo possa esser dichiarato invalido qualora sia possibile configurare il dolo o la colpa in capo alla compagnia di assicurazione.