Secondo la Suprema Corte non è sufficiente l'invalidità permanente e totale per poter ottenere un assegno di accompagnamento. E’ quanto stabilito dalla recente sentenza n.19545 del 30 settembre 2016 (Sezione Lavoro).

indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento è stata istituita con una legge del 1980 ed è una prestazione erogata dall’Inps al verificarsi di una serie di condizioni. In presenza di tali requisiti il soggetto interessato potrà presentare la domanda. Vediamo quali sono queste condizioni:

  • invalidità civile al 100%;
  • impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • in alternativa al punto precedente, incapacità di effettuare gli atti della vita quotidiana senza l’assistenza continua di qualcuno.

Da quanto emerge dalla sentenza della cassazione dunque gli invalidi che, sia pure con una certa difficoltà sono in grado di muoversi da soli, non possono beneficiare dell'assegno.

Secondo la Cassazione non è sufficiente la semplice difficoltà di deambulazione.

Inoltre, sempre secondo quanto sostenuto dalla Cassazione, l’incapacità a compiere gli atti quotidiani può essere sia fisica che psichica, in quanto il soggetto può essere incapace di intenderne il significato e gli effetti dei suoi comportamenti; il tutto viene disposto anche per tutelare la stessa persona affetta da menomazione.

Si segnala inoltre che il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento prescinde dall’età della persona disabile e non è subordinata a limiti di reddito. Inoltre è esente dall’Irpef.

Altri requisiti del richiedente

Per beneficiare dell’indennità di accompagnamento è necessario che il soggetto:

  • sia cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia,
  • o sia cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiorni lunghi.
  • risieda in Italia;
  • non sia ricoverato in strutture sanitarie con retta a carico dello Stato o di altro ente pubblico o ricoverato in reparti di lungodegenza o riabilitativi .

L’indennità di accompagnamento:

  • non è cumulabile con altre indennità simili corrisposte per motivi di servizio, lavoro o guerra;
  • prescinde dalla composizione del nucleo familiare dell’invalido;
  • non è reversibile e dunque non si trasmette agli eredi a seguito del decesso dell’invalido;
  • è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Ammontare dell’indennità di accompagnamento

L’importo dell’indennità di accompagnamento previsto per l’anno 2016 è di euro 512,34 al mese, pagati per 12 mensilità. L’ammontare dell’assegno viene ricalcolato di anno in anno. Il versamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.