Manca poco più di un mese dalle Elezioni Politiche del 25 settembre. L’attuale legge elettorale (Rosatellum) è la stessa già applicata nel 2018, ma ora - per la prima volta - si voterà alla luce della riforma costituzionale che ha ridotto complessivamente di 345 unità il numero dei parlamentari tra Camera e Senato, portando gli eletti a 400 deputati e 200 senatori.
Elezioni politiche 25 settembre: tra Rosatellum e riduzione dei parlamentari
Domenica 25 settembre si voterà con il sistema elettorale già utilizzato nel 2018, ovvero il cosiddetto “Rosatellum”, ma adattato stavolta alla nuova composizione del numero ridotto dei parlamentari.
Il Rosatellum in accoppiata alla riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari, cosi come disposto dalla legge costituzionale n. 1/2021 del 19/10/2020, rappresenta una novità in assoluto.
Più nello specifico, la norma che riduce i parlamentari, portandoli complessivamente a 600 (400 alla Camera e 200 al Senato), stabilisce una riduzionecomplessiva dei parlamentari eletti di 345 unità. La norma, in vigore dalle imminenti elezioni, prevede anche l’equiparazione dell’età anagrafica (18 anni) degli elettori ‘attivi’ che saranno chiamati a scegliere i candidati alla Camera e al Senato.
Il sistema ‘misto’ del Rosatellum: la ripartizione dei seggi
Per quanto concerne il sistema di voto e la ripartizione degli eletti tra i collegi nei due rami del Parlamento, il Rosatellum prevede un sistema misto: proporzionale e maggioritario.
Circa i due terzi dei nuovi parlamentari verrà eletto attraverso un sistema proporzionale, rappresentato dai cosiddetti listini “bloccati”; il restante terzo dei seggi, sia di Camera che Senato, verrà assegnato invece attraverso il sistema maggioritario. In quest’ultimo caso, dunque, verrà eletto chi otterrà più voti rispetto agli altri competitor dello stesso collegio, definito appunto ‘uninominale secco’.
Il sistema maggioritario permette l'elezione di 147 deputati della Camera e di 74 membri del Senato. I restanti 367 parlamentari, di questi 245 alla Camera e 122 al Senato, verranno eletti in proporzione rispetto ai voti ottenuti dai singoli partiti o movimenti a livello nazionale. A questi, infine, vanno aggiunti gli ultimi 12 collegi riservati ai deputati e ai senatori eletti all’estero (8 alla Camera e 4 al Senato).
Procedure di voto e soglie di sbarramento
Per ciò che attiene al sistema di voto, gli elettori dovranno esprimere le loro preferenze sia per il candidato alla Camera che al Senato, in due schede distinte.
L’elettore sulla scheda deve tracciare una sola croce sul simbolo prescelto (accanto a ognuno sarà presente una breve lista bloccata di candidati, ma non sono previsti voti di preferenza). Non sarà possibile esprimere voti disgiunti, pena l'annullamento del voto. Con tale croce il voto va alla lista scelta (per la parte proporzionale), ma si trasferisce automaticamente anche al candidato uninominale che quella lista sostiene (sia che si presenti da sola, sia che faccia parte di una coalizione).
Per quanto riguarda infine le soglie di sbarramento, esistono di fatto dei valori in percentuale per gli sbarramenti, così distinti: i seggi sono ripartiti in modo proporzionale tra le liste che ottengono almeno il 3% su base nazionale; per le coalizioni la soglia sale è del 10%, all'interno di esse i voti di lista che rimangono sotto l'1% andranno persi, mentre quelli alle liste che oscillano fra l'1% e il 2,99% vanno ripartiti fra gli altri partiti della medesima coalizione che abbiano superato lo sbarramento.
Per i partiti non coalizzati, invece, andranno persi tutti i voti delle liste che non raggiungono il 3%.