La Corte costituzionale ha emesso una sentenza, depositata il 9 ottobre 2026, stabilendo che la Camera dei deputati non avrebbe dovuto dichiarare insindacabili le affermazioni pronunciate da Vittorio Sgarbi, all'epoca deputato, in un post pubblicato su Facebook nel 2019. Le dichiarazioni erano rivolte ad Alex Marini, ex consigliere trentino del Movimento 5 Stelle, il quale si era sentito diffamato e aveva avviato un procedimento giudiziario con una richiesta di risarcimento.

Il post in questione risale al 6 maggio 2019 e si inserisce nel contesto della polemica scaturita dalla nomina di Sgarbi alla presidenza del Mart, il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto.

Marini aveva espresso critiche sulla scelta, votando contro e ritenendola inopportuna. Nel messaggio pubblicato sui social media, Sgarbi aveva utilizzato espressioni forti, definendo l'allora consigliere anche “depensante”. Successivamente, la Camera dei deputati, durante la seduta dell’8 maggio 2024, aveva approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni, qualificando tali dichiarazioni come opinioni espresse da un parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, e quindi coperte da insindacabilità.

La decisione sul conflitto di attribuzione tra poteri

Il conflitto di attribuzione è stato sollevato dalla Corte d’appello di Ancona, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati.

Il contenzioso riguardava specificamente la delibera dell’8 maggio 2024, che era intervenuta nel procedimento civile ancora pendente davanti alla stessa Corte d’appello. La Consulta ha dichiarato che non spettava alla Camera deliberare che le affermazioni rese da Sgarbi rientrassero tra le opinioni coperte dall’articolo 68, primo comma, della Costituzione, e ha di conseguenza annullato la dichiarazione di insindacabilità precedentemente adottata dall’Aula.

Nella sua sentenza, la Corte costituzionale ha delineato il perimetro della garanzia parlamentare. Ha ribadito che le dichiarazioni rilasciate al di fuori del Parlamento possono rientrare nell’insindacabilità solo quando presentano un chiaro nesso funzionale con il mandato parlamentare.

Per le esternazioni non avvenute in sede parlamentare, questo collegamento può essere desunto dalla corrispondenza sostanziale con atti parlamentari e dalla contestualità temporale con l'attività parlamentare. In assenza di tali indicatori, è comunque necessario che esista un nesso evidente, specifico e qualificato con la funzione parlamentare per poter invocare la prerogativa.

Il post di Sgarbi e la nomina al Mart

Nel caso specifico esaminato, la Corte non ha riscontrato l'esistenza di atti parlamentari riconducibili a Vittorio Sgarbi che fossero temporalmente e contenutisticamente collegati al post del 6 maggio 2019. La difesa della Camera aveva richiamato genericamente incarichi in ambito culturale, artistico o scientifico, ma la Corte ha rilevato che questi non riguardavano la specifica vicenda della nomina al Mart.

Inoltre, la Corte ha escluso che il contenuto del post potesse essere interpretato come un esercizio della funzione parlamentare di critica o denuncia politica. Pur riconoscendo il rilievo generale delle questioni sollevate da Marini – come la nomina a un ente culturale pubblico, l'opportunità politica dell'incarico e la compatibilità con il mandato parlamentare – la Corte ha osservato che il post di Sgarbi non sviluppava una posizione politica su tali temi. Le dichiarazioni erano invece focalizzate sulla difesa della sua persona e su un attacco denigratorio ai suoi critici. Secondo la Corte, le espressioni utilizzate non erano finalizzate a contribuire al dibattito pubblico, ma piuttosto a screditare personalmente i destinatari della critica.

Tali modalità espressive, specialmente in un contesto di diffusione tramite social media e rivolte a soggetti non parlamentari, non potevano essere considerate funzionali all'esercizio del mandato parlamentare. La Corte ha quindi concluso che le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi non erano coperte dall'insindacabilità prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., a causa della carenza del nesso funzionale con l'esercizio delle funzioni parlamentari. Di conseguenza, la Camera dei deputati, deliberando l'insindacabilità, ha interferito illegittimamente con la sfera di attribuzione dell'autorità giudiziaria.