Dopo l'approvazione del testo base, avvenuta nel dicembre dello scorso anno, i passi in avanti verso l'approvazione di una legge che introduca nel nostro ordinamento la possibilità di ricorrere al testamento biologico sono stati davvero pochi.

Molte le polemiche, molte le indecisioni, molti i dubbi su un tema estremamente delicato, come quello del fine vita: l'obiettivo è quello di consentire al paziente di disporre anticipatamente le proprie volontà circa i trattamenti a cui intende o non intende essere sottoposto, qualora dovesse venire a trovarsi in uno condizione di incapacità di intendere e di volere.

Circa 3200 sono stati gli emendamenti proposti: dopo mesi di discussione alla Camera, il testo di legge è finalmente arrivato al Senato, dove lo scorso 10 maggio sono iniziate le discussioni sul tema.

La struttura della legge

Il decreto Lenzi, che prende il nome dalla relatrice Donata Lenzi (Pd), si compone di cinque articoli.

Il primo ha ad oggetto il consenso informato, elemento che costituisce la base di ogni intervento medico: alla luce di quanto disposto dall'articolo 32 della nostra Costituzione, infatti, nessun intervento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

Il secondo articolo è, invece, disposto a tutela dei minori di diciotto anni e dei soggetti incapaci: la legge riconosce loro il diritto di veder valorizzate le proprie capacità, attraverso un tipo di informazione che sia consona alla capacità di comprensione degli stessi.

Il cuore pulsante della legge è racchiuso nel terzo articolo, riguardante le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT). Questo articolo dispone che ogni persona, in una condizione di capacità di intendere e di volere, può manifestare le proprie volontà e le proprie convinzioni, circa i trattamenti che intende o non intende ricevere nel caso in cui dovesse venire a trovarsi nella condizione di non poter più esprimere la propria volontà.

La legge ammette, inoltre, la possibilità di nominare una persona di fiducia, un fiduciario, che rappresenti il paziente non più capace nei suoi rapporti con la struttura sanitaria.

La possibilità di ricorrere ad una pianificazione condivisa delle cure

L'articolo quarto riguarda la possibilità di ricorrere ad una pianificazione condivisa delle cure tra medico e paziente, a cui il sanitario dovrà attenersi.

Il quinto articolo è una disposizione transitoria che prevede l'applicazione del contenuto della legge anche alle disposizioni di volontà depositate prima dell'entrata in vigore della stessa.

In conclusione, l'approvazione di una legge sul Testamento Biologico qui in Italia porterebbe benefici su piani differenti: innanzitutto permetterebbe al nostro Paese di mettersi in pari con il resto degli Stati Europei, che possiedono una disciplina sulle dichiarazioni anticipate di trattamento già da parecchi anni; ma soprattutto, consentirebbe, a tutti coloro che vogliono usufruirne, di far valere la propria volontà, nel rispetto del proprio corpo e della propria dignità.