Il 2013 è stato un anno che ha visto profondamente cambiare la normativa Imu; sono stati emanati moltissimi decreti in materia, tra i quali i più rilevanti sono i DL35, 54, 102 e 133.

Dato che districarsi in questa giungla è praticamente impossibile, per i non addetti ai lavori, in questo articolo abbiamo inserito tutti gli adempimenti per il periodo a cavallo tra 2013 e 2014, per ogni tipologia di immobile.

Prima casa (Abitazione principale) 

Per la casa adibita ad abitazione principale (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9), e per le sue pertinenze (categorie C/2, C/6 e C/7, massimo una pertinenza per ogni categoria), il DL 102/2013 aveva già cancellato l'acconto Imu, mentre il DL 133 ha parzialmente cancellato il saldo.

La seconda rata sarà dovuta ,entro il 16 gennaio 2014, con un calcolo particolare, soltanto per fabbricati ubicati in comuni che hanno aumentato l'aliquota d'imposta rispetto all'ordinaria (4 per mille). 

Il calcolo da effettuare per determinare quanto dovuto è:

Il 40% della differenza tra l'imposta teoricamente dovuta in base ad aliquote e detrazioni fissate dal comune di appartenenza, e l'imposta che risulterebbe applicando aliquota e detrazioni ordinarie

Immobili assimilati ad abitazione principale 

Godono, in linea generale, dello stesso trattamento riservato alla prima casa, le ex case coniugali, ovvero le abitazioni principali assegnate al coniuge a seguito di separazione (risoluzione 5/DF/2013).

Usufruiscono, inoltre, del medesimo trattamento, gli immobili degli Iacp regolarmente assegnati e le case appartenenti a coop edilizie a proprietà indivisa, ed adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. 

Vi sono, poi, differenti categorie di fabbricati che i comuni possono assimilare o meno alla prima casa:

  • immobili posseduti da anziani o disabili ricoverati in istituto;
  • immobili non locati posseduti da cittadini italiani residenti all'estero;
  • immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (a condizione che li utilizzino come abitazione principale).

Terreni agricoli

Se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, tali immobili sono esclusi dalla seconda rata.

Tuttavia, se il comune ha alzato l'aliquota rispetto a quella standard (7,6 per mille), sarà dovuto il 40% della differenza tra l'imposta risultante dall'applicazione delle maggiorazioni e l'imposta base.

Per gli altri terreni, resta fermo l'obbligo di versare il saldo entro il 16 dicembre.

Fabbricati rurali 

Sono completamente esclusi dalla seconda rata gli immobili strumentali.

Qualora l'immobile sia anche abitazione  principale (del proprietario, dei parenti entro il 1° grado in linea retta o del dipendente agricolo con più di 100 giornate lavorative l'anno), si applica, per il calcolo, la procedura prevista per la prima casa.

In tutti gli altri casi, si dovrà pagare la seconda rata Imu entro il 16 dicembre.

Fabbricati merce 

Per gli immobili costruiti dalle imprese e destinati alla vendita, la prima rata Imu, non essendo stata abolita, era dovuta entro il 30 giugno 2013. Il DL 102/2013 ha, in seguito, cancellato la seconda rata; solo qualora il comune abbia aumentato l'aliquota rispetto alla standard (7,6 per mille), entro il 16 dicembre si dovrà conguagliare quanto ancora dovuto per il primo semestre. Nel caso in cui, invece, il Comune avesse diminuito l'aliquota, potrà essere richiesto il rimborso.