La compilazione del modelli dichiarativi è prevista (a volte obbligatoriamente) per comunicare all'Agenzia delle Entrate tutti i redditi prodotti nell'anno e tutte le spese sostenute che si intende portare in detrazione, al fine di ottenere un rimborso o versare quanto dovuto.

Tra i vari tipi di reddito che sono soggetti alla tassazione ordinaria vi sono anche quelli percepiti in ambito di prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Tali prestazioni, fornite senza vincolo di subordinazione e coordinamento con il committente, in assenza di continuità e svolte a carattere personale, sono differentemente regolate in base all'ammontare annuo complessivo di compensi percepiti.

In caso di compensi superiori percepiti superiori a 5.000 euro annui (importo relativo non solo a un singolo committente ma al complesso delle prestazioni) è obbligatoria l'iscrizione alla Gestione Separata Inps e il relativo versamento (la cui effettuazione è a carico del committente) dei contributi dovuti per il 2013 nella misura del 20% in caso in cui il percettore sia provvisto di altra tutela previdenziale (è il caso del lavoratore dipendente, iscritto alla Gestione Dipendenti Inps) o pensionato e nella misura del 27,72% in caso di assenza di altre tutele previdenziali. Tali contributi sono a carico nella misura dei 2/3 dal datore di lavoro e di 1/3 dal lavoratore.

Nel caso in cui invece i compensi sono inferiori ai 5.000,00 euro (la maggior parte dei casi) e che siano relativi ad un'attività svolta nell'anno per non più di trenta giorni non consecutivi non è previsto alcun obbligo di natura previdenziale.

In entrambi i casi il committente è però tenuto ad effettuare una ritenuta Irpef a titolo d'acconto pari al 20% di quanto stabilito come compenso e successivamente (entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'erogazione) a fornire apposita certificazione delle ritenute effettuate e, in caso di compensi superiori ai 5.000,00 euro, dei contributi a carico del lavoratore trattenuti.

L'unico caso in cui non è necessaria in alcun caso la presentazione della dichiarazione dei redditi (in quanto non si generano crediti o debiti) si verifica nel quando, unitamente ai compensi occasionali erogati da persone fisiche (e quindi non tenute ad effettuare alcuna ritenuta d'acconto) il reddito complessivo ammonta a un importo massimo di 4.800,00 euro, in quanto la detrazione prevista per questa tipologia di reddito pari a 1.104,00 euro compensa interamente quanto dovuto.

Nel caso in cui il reddito complessivo sia superiore e/o vi siano ritenute subite è opportuno, se non obbligatorio, presentare la dichiarazione reddituale.

Si pensi ad esempio a coloro che, titolari di un reddito da lavoro dipendente o da pensione (piuttosto che un titolare di redditi da affitti su immobili) hanno l'opportunità di effettuare un lavoro spot per un compenso anche solo di pochi euro. Essendo tale compenso tassato con l'aliquota del 20% sarà obbligatorio integrare quanto dovuto in base alla regola della progressività dell'imposta (l'aliquota base per i redditi fino a 15.000,00 euro è del 23%) e versare le addizionali regionale e comunale.

Nel caso in cui tali compensi siano gli unici percepiti dell'anno è facoltà presentare la dichiarazione in quanto le ritenute subite sono del tutto o in parte non dovute e quindi l'Agenzia delle Entrate è tenuta a rimborsarle.

Tali redditi devono essere indicati nel Quadro D5 con codice 2 del modello 730 o nel Quadro RL15 di Unico.