Salvo proroghe sempre auspicate ma difficilmente preventivabili si avvicina inesorabilmente la scadenza del 16 giugno, prima chiamata per tutti i contribuenti che sono tenuti a versare le imposte a seguito della compilazione del modello UNICO.
Tra questi figurano sicuramente i liberi professionisti titolari di Partita Iva privi di iscrizione a Casse professionali, i quali, oltre a fare i conti con Irpef, Addizionali o imposte sostitutive devono anche affrontare il "salasso" richiesto dall'Inps. Infatti per tali professionisti è richiesta l'iscrizione alla Gestione Separata Inps in quanto tutti i redditi da lavoro, siano essi generati in qualità di dipendente o in forma autonoma, devono essere soggetti a imposizione previdenziale.
In sede di presentazione del modello UNICO 2014 sono tenuti alla liquidazione di tali contributi tutti quei soggetti che hanno percepito dei redditi derivanti dalla compilazione dei quadri RE (reddito professionisti con tassazione ordinaria), LM (reddito percepito nell'ambito del regime dei nuovi minimi) e RH (redditi da partecipazioni nei casi previsti) al netto dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività.
Tali redditi netti sono da indicare nell'apposito quadro RR e soggetti a tali aliquote contributive:
- 26,72% nel caso in cui il professionista non sia iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- 17,00% in presenza di contemporanea iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria (si pensi ad esempio ai pensionati o ai lavoratori dipendenti che esercitano anche secondariamente un'attività libero professionale)
Contestualmente tale reddito netto, nella misura dell'80%, è soggetto al pagamento di acconto per l'anno in corso (per metà da versare il 16 giugno e per metà il 30 novembre).
Tale acconto sarà scomputato da quanto dovuto in sede di dichiarazione dei redditi UNICO 2015. È facoltà del contribuente versare tale acconto in misura ridotta se prevede che il reddito che produrrà nel 2014 sarà inferiore a quello dichiarato nel 2013.
È opportuno constatare quindi che tale adempimento è particolarmente gravoso per tutti quei contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno passato e che quindi, non avendo già versato acconti precedentemente, si troveranno a dover pagare un importo che potrebbe avvicinarsi al 50% di quanto percepito.
L'assoggettamento a tale Gestione si differenzia da quella riservata a Commercianti ed Artigiani principalmente su due punti: le aliquote previste sono più alte ma controbilanciate dall'assenza di contributi minimi (richiesti per importi fino a 3.450,00 euro annui dalla Gestione Commercianti) dovuti anche in caso di mancato percepimento di proventi.
Il pagamento del saldo e del primo acconto è, come detto, previsto alla scadenza del 16 giugno. È però facoltà del contribuente effettuare i versamenti (a fronte del pagamento di minimi interessi di dilazione) suddivisi fino a un massimo di sei rate (con scadenza 16/06, 16/07, 20/08, 16/09, 16/10, 17/11).
È altresì possibile effettuare il pagamento di quanto dovuto entro la scadenza del 16 luglio, versando l'imposta maggiorata dello 0,4%. Anche in questo caso è possibile ottenere la rateazione del pagamento, spalmando quanto dovuto fino a un massimo di cinque rate. Il secondo acconto dovrà essere versato entro e non oltre il 30 novembre, in questo caso senza alcuna possibilità di dilazione.