Ogni mese siamo tartassati di tasse, se pensiamo poi all'arrivo dell'anno nuovo ecco giungere gli aumenti e di conseguenza possono sopraggiungere delle sanzioni collegate il più delle volte dai ritardi nei pagamenti. Oggi verifichiamo quanto viene a gravare al contribuente il fatto di non attenersi ai versamenti quando la legge lo prevede, come per il Bollo Auto/Moto, per il Canone RAI, per l'IMU, per la Tari, per la Tasi e per l'IVA.

Tasse/Sanzioni 2015: Bollo Auto/Moto, Canone RAI, IMU, Tari, Tasi, IVA

Per i contribuenti che non osservano le scadenze previste dalla legge, scattano logicamente delle sanzioni che variano a seconda del periodo di tempo:

  • • qualora il bollo auto o moto si dovesse pagare con un ritardo che va dai 15 ai 30 giorni, il contribuente dovrà versare una sanzione con una maggiorazione del 3% inoltre vi sarà un aggravio d'interessi;
  • nel caso che il contribuente dovesse pagare il bollo auto oppure moto con un ritardo di oltre 30 giorni, sarà costretto a versare una sanzione con una maggiorazione del 3,75%;
  • nell'eventualità che il contribuente non dovesse pagare il bollo auto o moto per un intero anno, implicherà una sanzione con una maggiorazione del 30%.
Canone RAI: nell'ipotesi che la tassa del Canone RAI venga versata entro i 30 giorni dalla data di scadenza, è stato stabilito che:
  • la sanzione sarà di 1/12 della somma prevista, ovvero equivalente a 4.47 euro;
  • se si dovessero oltrepassare i 30 giorni la sanzione sarà di 1/6 dell'importo previsto, quindi andrebbe a raddoppiare, perciò diventerebbe di 8.94 euro;
  • la sanzione prevista dalla legge per un ritardo nei pagamenti di oltre i 6 mesi, sarà dell'1%;
  • se mai vi fosse da parte del contribuente una completa mancanza del versamento inerente al Canone RAI, sia le sanzioni che gli interessi possono giungere sino a 620 euro.
IMU/Tasi: sia per l'IMU che per la Tasi, la sanzione da versare in caso vi sia da parte del contrubuente un ritardo nei pagamenti, sarà:
  • equivalente al 30% della tassa stessa non pagata;
  • eventualmente sarà attuabile un ravvedimento operoso affrontando una sanzione dell'0,2% per ciascun giorno di ritardo sino al quattordicesimo giorno;
  • mentre nei 30 giorni consecutivi alla data di scadenza la sanzione diventerà del 3%.
Tari: la Legge di Stabilità ha incluso qualche variante riguardante il ravvedimento operoso, decretando sanzioni minori per i contribuenti in ritardo con i versamenti:
  • nel caso in cui il contribuente dovesse effettuare il pagamento entro i 14 giorni seguenti la data di scadenza, dovrà tenere conto che ciascuna giornata di ritardo andrà a gravare dell'0,2%;
  • se il versamento avviene entro i 30 giorni dalla data di scadenza, la sanzione sarà del 3% sull'ammontare della somma;
  • qualora il pagamento venisse effettuato entro i 90 giorni dalla data di scadenza, la sanzione diverrà del 3,3% sul totale della somma;
  • la sanzione diverrebbe del 3,75% nel caso che il versamento avvenisse dopo i 90 giorni ed entro un anno dalla data di scadenza.
IVA: per concludere diamo un'occhiata alle sanzioni inerenti all'IVA:
  • per ciascuna giornata di ritardo dopo la data di scadenza la sanzione sarà equivalente all'0,2% della somma totale;
  • nel caso in cui il pagamento venga effettuato dal quindicesimo al trentesimo giorno la sanzione aumenta del 3%;
  • trascorsi i 30 giorni, la sanzione giunge al 3,75% più gli interessi conformi alla legge.