A parere del Governo, sono troppe le controversie avviate contro il fisco (agenzia delle entrate, concessionari della riscossione, ecc.), pertanto, i contribuenti ora dovranno esperire la mediazione tributaria, anche contro i provvedimenti emessi da Equitalia, prima di fare ricorso al Tribunale o alla Commissione Tributaria.

È questa l'ultima novità presentata dal Governo che, con il comunicato stampa n. 70 del 26 giugno 2015, ha reso noto di aver approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi in attuazione della legge n. 23/2014, nel tentativo, così, di cambiare il rapporto tra il fisco e i contribuenti.

In particolare, lo schema del 5° decreto, recante "misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario". L'intervento normativo ha l'obiettivo di raggiungere i seguenti risultati:

  1. estendere gli strumenti deflattivi del contenzioso attraverso l'obbligatorietà della mediazione tributaria;
  2. estendere la tutela cautelate al processo tributario.

Revisione del Contenzioso Tributario

Al fine di deflazionare il contenzioso giudiziario, viene esteso lo strumento della mediazione, la quale è obbligatoria, per ora, solo nei confronti dei provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate con valore non superiore a 20 mila euro. Invece, con il suddetto decreto la mediazione tributaria si applica avverso tutti gli atti, indipendentemente se emessi dall'agenzia delle entrate o enti locali (enti impositori) ed è reso obbligatorio anche avverso gli atti emessi da Equitalia e dagli altri agenti della riscossione.

Sono incluse, inoltre, anche le controversie relative al classamento catastale degli immobili. Il decreto estende altresì questo strumento deflattivo anche ai giudizi in appello, fino ad oggi esclusi.

Equitalia o altro concessionario della riscossione (ad esempio Soget, Serit, ecc.)

Chiunque intenderà impugnare provvedimenti emessi da Equitalia o altro agente della riscossione - ad esempio per cartelle esattoriali (o di pagamento), un preavviso di fermo amministrativo, ecc.

-, dovrà preventivamente presentare un'istanza di mediazione tributaria, o reclamo, che diventa condizione di procedibilità della eventuale e successiva azione giudiziaria. E questo indipendentemente che si tratti di vizi di merito (tipici cioè della cartella) oppure vizi propri dell'atto (il provvedimento presupposto emesso cioè dall'ente impositore): in ogni caso andrà prima esperita la mediazione.