Anche l'Iva ha oltrepassato i confini interpretativi della giurisdizione italiana a seguito dell'azione del Tribunale di Cuneodi adire la Corte diGiustiziaper un importante interrogativo irto di contrasti soprattutto interni. Il Tribunale ha chiesto alla Corte se, finendo col garantire l’impunità alle persone e alle imprese che violano le disposizioni penali, il diritto italiano non abbia creato una nuova possibilità di esenzione dall’Iva non prevista dal diritto dell’Unione. Spesso i controlli non sono sufficienti.Il tutto trae origineda un procedimento penalenato in Italia (per frode Iva)avente ad oggettochampagne del valore di alcuni milioni di euro.

L'accusa rivolta agli imputati consisteva nell'aver dato vita tra il 2005 e il 2009 ad un’associazione per delinquere, che a sua volta agiva tramitesocietà (provviste di documentazione falsa) per acquistare bottigliein regime di esenzione dall’Iva, consentendo alla loro azienda di acquistarle a prezzo inferiore a quello di mercato. Il punctum dolens riguarda la circostanza che una parte dei reati si sia estinta a seguito e per effetto della prescrizione.

Prescrizione italiana equivale ad assoluta e certa impunità

Si crea quindi una sorta di apoteosi di inspiegabili impunità; la causa principale va individuatanell' ultimo comma dell’art. 160 del Codice Penale che non arresta il decorso della prescrizione durante il procedimento, consentendo solo un prolungamento del termine di appena un quarto.

L'accertamento di un reato fiscale, a tal punto,si configurerebbe davvero in una specie di sub-procedimento intriso di notevoli difficoltà investigative. Vige un innaturale contrasto tra la prescrizione disciplinata e applicata dall'ordinamento italiano e i principi regolatori del diritto dell'UE. In questo caso, il giudice italiano deve disapplicare le norme sulla prescrizione per tutelare i più ampi interessi economici e finanziari europei; per l'appunto la riscossione dell'Iva.

Orientamento Corte d Giustizia

E' quanto deciso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Causa C-105-14) circa la rilevataincompatibilità avanzata dal Tribunale di Cuneo; la decisione poggia su parametri solidi: il Trattato, il Regolamento 2988/95 e la direttiva 2006/112/Ce, con i quali vengono disciplinate delle concrete e uniforme modalità di lottadi prevenzione e di repressione contro ireati fiscali (all'interno di ogni Stato europeo).

Lalotta repressiva si attuatramite l'uso intelligente di sanzioni concrete, proporzionate e aventi grande valenza inibitoriasu diun probabile agire contra ius (misure dissuasive ed effettive, così come previste dall'325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Qualsivoglia disposizione del diritto nazionale interno contrastante con il diritto dell'Unione diviene inapplicabile, in quanto legittimando in modo implicito e occulto l'esenzione Iva si verrebbe a delegittimare uno dei principi cardini del nostro sistema: il principio di legalità. E già sono tanti i casi di frode fiscaleche fanno scalpore.