Regole più ferree regolano le vicende stradali. La Cassazione con una sentenza di pochissimi giorni fa (sent. n.19380 del 30 settembre 2015), ribadisce con enfasi l'adempimento dell'obbligo (non dunque di una mera facoltà) consistente nel comunicare entro sessanta giorni dalla contestazione del verbale, i dati relativi alla persona che era alla guida dell'autoveicolo (alias conducente), nonché dei dati della relativa patente di guida.
La mera circostanza che sia stato proposto ricorso dinanzi al Giudice di Pace, non implica la liberazione o una sorta di esenzione dalla detta comunicazione. Il ricorso anche se volto all'annullamento della multa, con conseguente vittoria del giudizio, non sospende il termine dei 60 giorni. Risulta necessario capire perché il ricorrente spesso omette di adempiere all'obbligo della comunicazione dei dati del conducente. Non si tratta sempre di una manovra preventivamente pensata al fine di "frodare" il sistema; in realtà, si pensa che in caso di vittoria della causa, i punti della patente non siano soggetti a riduzione.
Nella speranza di tale futura situazione, si agisce in maniera pressoché errata. Nella realtà fattuale, se non si rispettano i limiti di velocità, imposti dai segnali stradali, i punti vengono tolti dalla patente seduta stante; ma, in caso di annullamento della multa da parte dell'autorità giudiziaria, vengono riacquisiti dal titolare della patente.
Non adempimento dell'obbligo di comunicazione: conseguenze
Ad una violazione già riscontrata se ne aggiunge un'altra. La situazione quindi non diventa semplice. La polizia stradale nel chiedere che vengano comunicati i dati della persona che in un dato giorno, in una data ora e in un dato luogo, si trovasse alla guida di un dato veicolo, intende soltanto agire con certezza, ossia, procedere alla tanto spaventosa decurtazione dei punti della patente.
Ma, intende procedere nei confronti del vero conducente. Ai fini di una maggiore forma di garanzia, richiede una adeguata collaborazione da chi riceve la multa. Ed è questa la ratio principale di una ulteriore sanzione se viene meno il comportamento auspicato. Un altro esempio lampante di massima certezza si è verificato nella decisione del Tribunale di Trento.