Ricevere la notifica di una cartella di Equitalia è sempre una brutta sorpresa. Questo perché al destinatario contribuente non vengono lasciate molte possibilità. La scelta ricade sul rassegnarsi a pagare l’importo dovuto, o sul procedere con la contestazione della pretesa impositiva se illegittima. C’è da dire, però, che le armi a disposizione del contribuente per difendersi e dichiarare nulla la cartella sono poche, proprio perché Equitalia sta bene attenta a non commettere errori.
Tuttavia, è bene ricordare che ci sono delle eccezioni. A tal proposito, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha messo in luce l’errore più ricorrente in cui cade Equitalia.
Si tratta della mancata prova della notifica della cartella di pagamento, da cui scaturiscono una serie di conseguenze processuali. Benché, infatti, la legge (Dpr n. 602/1973, art. 26) imponga ad ogni agente della riscossione di conservare per 5 anni la copia della cartella, il Consiglio di Stato ultimamente ha esteso tale obbligo di custodia delle cartelle esattoriali e degli altri atti presupposti a 10 anni. Ha ritenuto, infatti, che questo è un obbligo minimo di conservazione e non un termine massimo(sentenza n .5410/15).
Doveri amministrativi e probatori che gravano sugli agenti di riscossione
Ne consegue che il contribuente ha 10 anni di tempo per presentareistanza di accesso,quindi ha il diritto di prendere visione e diesaminare tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, da cui possano emergere vizi sostanziali e procedurali.
Accanto a tale statuizione favorevole al contribuente, la Cassazione, con la sentenza n.6887/16, in accordo all’orientamento maggioritario, ha statuito che tutte le volte che il contribuente solleva l’eccezione di difetto di notifica della cartella, spetta ad Equitalia provare in giudizio la regolarità della notifica di una cartella esattoriale.
A questo onere probatorio non è posto alcun termine di scadenza, dal momento che un processo può durare anche 15 o 20 anni. Tale prova può essere fornita dall'ente con:
- L’esibizione dell’originale dell’avviso di ricevimento della raccomandata A/R, se la consegna è avvenuta dal postino.
- L’esibizione della relazione di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario nel caso di consegna a mano della cartella.
Qualunque altro mezzo di prova, come ad esempio la schermata del tracking online del servizio postale che permette di conoscere l’iter della raccomandata è ritenuto irrilevante, e quindi può determinare una pronuncia del giudice favorevole al contribuente.
La Corte di Cassazione ha ribadito, nel caso di specie che, una cosa è conservare le cartelle notificate e altri atti impositivi a soli fini amministrativi, un'altra cosa è l’obbligo di conservazione ai fini di un corretto assolvimento dell’onere della prova in causa.
Ecco perché Equitalia non solo deve essere pronta ad esibire al cittadino le relazioni di notifica o gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, ma deve stare anche attenta a non perdere la relata di notifica o l’avviso di ricevimento, perché una volta citata in giudizio, non potrà più far valere le proprie ragioni. In tal caso è destinata a perdere la causa e il cittadino può vedersi annullata la pretesa di pagamento.
Invalida la raccomandata inviata con il servizio di poste private
Sempre in tema di notifiche a mezzo posta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.7156/2016, ha statuito che ilD.Lgs. n.261/1999, pur liberalizzando i servizi postali, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, all’Ente Poste, gli invii raccomandati relativi alle procedure amministrative e giudiziarie. In tali procedure quindi, la consegna e la spedizione con raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, devono considerarsi inesistenti, perché non assistite da alcuna funzione probatoria collegata dalla legge al concetto di “invii raccomandati”. Per altre info di diritto potete premere il tasto "Segui".