Una delle voci più frequenti che vengono riscontrate statisticamente quando si parla di detrazioni fiscali e modello 730 o Unico, sono quelle relative alle case in affitto. La voce affitti e locazioni oltre che per l’inquilino, assume importanza anche per il proprietario della casa o del terreno fittato perché il relativo canone deve essere inserito in dichiarazione dei redditi allo scopo di pagare le tasse sull’introito derivante proprio dal contratto. La materia è talmente vasta e le tipologie di contratti sono talmente tante che bisogna fare attenzione a tutte le regole in modo tale da sfruttare a pieno i vantaggi fiscali che permettono di pagare meno tasse.

Il canone di affitto da diritto alla detrazione

Vivere in una casa non di proprietà, ma per la quale paghiamo un canone mensile di affitto, fa scattare la detrazione per gli inquilini. Per il 2016, chi ha stipulato un nuovo contratto di fitto a canone libero ha diritto ad una detrazione tra 150 e 300 euro a seconda che il reddito sia minore o maggiore di € 15.493,71 e sia entro il tetto massimo di € 30.987,41. Detrazione ancora maggiore per chi stipula un contratto di affitto a canone concordato, cioè tra i 247,90 e 495,80 euro. Bisogna però sapere che un contratto di affitto a canone concordato, cioè stipulato secondo accordi tra associazioni di proprietari di case affittate e organizzazioni di inquilini, non può essere fatto in ogni paese d’Italia, ma solo nelle città capoluogo di provincia, ad alta densità abitativa e zone limitrofe alle 11 grandi città Italiane come da elenco del Cipe.

Per il 2016 ai giovani fino a 30 anni che vivono in affitto e che stipulano un contratto con soggetti diversi dai propri genitori la detrazione sale, per i primi tre anni di contratto a 991,60 entro il limite di reddito di € 15.493,71. La detrazione si riduce della metà se il reddito supera questa soglia e rientra nel limite massimo di € 30.987,41.

Lo stesso vale anche per coloro che spostano la loro residenza per motivi di lavoro ad oltre 100 chilometri da casa. Per coloro che invece, hanno figli a carico iscritti alle Università, se la sede di studio supera i 100 Km dal comune di residenza, l’affitto pagato per dare un tetto ai figli durante il periodo di laurea da diritto, ad una detrazione di 500,27 euro.

L’ultima categoria di soggetti che pagano un affitto per la propria casa è quella degli inquilini delle case popolari, quelle di Edilizia Pubblica Residenziale. Per questi, il 2016 è l’ultimo anno dei tre previsti in cui si può sfruttare una detrazione tra le 450 e 900 euro sempre rientrando tra gli scaglioni di reddito prima citati.

Proprietari, tra cedolare secca e aliquota ordinaria

Se per gli inquilini il contratto di affitto da diritto alla detrazione, i soldi incassati dal proprietario, come è logico che sia, devono essere caricati come reddito e su questi quindi vanno pagate le tasse. Nel 730 il proprietario deve quindi indicare quanto incassato e pagare l’Irpef in base allo scaglione di reddito in cui rientrano aggiungendo per esempio, quanto incassato di canone con il reddito da lavoro dipendente.

La Legge Italiana però ha previsto regimi agevolati a seconda del tipo di contratto di affitto stipulato. Negli ultimi anni ha preso piede infatti la famosa cedolare secca che consente ai titolari di una casa affittata, di pagare le imposte a canone fisso del 21%. Inoltre, per i contratti a canone concordato di cui parlavamo prima, l’aliquota scende al 15% o addirittura al 10% per quelli registrati entro il 2017. Oggi largamente usata, la cedolare secca è la tipologia di contratto più utilizzata perché evidentemente favorevole ai proprietari che oltre ad una aliquota fiscale minore, evitano anche le imposte di bollo.