La Corte di Cassazione a Sezione Unite, come già illustrato nell’articolo del'11 maggio, con una sentenza n. 9451 del 10 maggio, ha enunciato un importante principio di diritto che interessa un grande numero di contribuenti. Abbracciando l’orientamento giurisprudenziale minoritario, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha dichiarato che il pagamento dell’IRAP non è mai dovuto se il contribuente si avvale solo di un dipendente che svolge funzioni esecutive e di modesto rilievo. Il riferimento è appunto alla segretaria o all’addetto alle pulizie. Il pagamento dell’IRAP è invece dovuto se il collaboratore svolge mansioni che potenziano concretamente e migliorano l’attività del contribuente professionista o la società.

Se i collaboratori con funzioni esecutive sono più di uno e svolgono attività che gli consentono di gestire con autonomia la produzione o l’attività, il contribuente invece sarà soggetto ad IRAP.

Per via di tale sentenza, dunque, saranno molti i professionisti che potranno chiedere il rimborso per l’IRAP pagata per gli anni precedenti e non dovuta. A questo punto però dato che è difficile che ad un’istanza di rimborso segua effettivamente il rimborso, l’unica strada percorribile sarà quella del ricorso in Commissione Tributaria Provinciale. Comunque è sempre bene presentare l’istanza di rimborso, posto che è gratuita e non richiedeparticolari formalità, potendo essere predisposta in carta semplice.

Come presentare istanza di rimborso dell’IRAP versata?

L’istanza con la richiesta di rimborso va presentata all’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Il termine massimo di invio è 48 mesi dalla data in cui si è provveduto al pagamento di cui si chiedere il rimborso. Il contribuente deve allegare la prova dell’assenza di un’autonoma organizzazione (presupposto IRAP) e di aver assunto collaboratori addetti a compiti esclusivamente esecutivi.

Inoltre bisognerà fornire copia dei versamenti IRAP effettuati negli anni precedenti e specificare l’importo per cui si chiede la restituzione. Se dopo la presentazione dell’istanza, essa viene rigettata o non fa seguito alcun riscontro si può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso può essere presentato personalmente per importi RAP non superiori a 3 mila euro, nel caso contrario c’è bisogno di un difensore.

Per quanto riguarda l’impatto sul contenzioso a tutt’oggi pendente, le controversie incardinate da chi già prima rifiutava il pagamento o ne ha richiesto il rimborso dovrebbero chiudersi con una declaratoria espressa di non debenza del tributo. Viceversa per tutti gli ex contribuenti, che hanno pagato il tributo, sarà inevitabile la strada dell’istanza di rimborso.

I risultati dell’Agenzia delle Entrare fin a questo momento

Dal canto suo, la direttrice dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di una audizione in commissione Finanze alla Camera, ha reso noto che da metà aprile ai primi di maggio circa 1,4 milioni di contribuenti hanno acceduto alla dichiarazione precompilata online.

Inoltre sono 5 milioni i cittadini abilitati a fisco online. La Orlandi ha inoltre illustrato altri risultati raggiunti fino a quest’anno. Per quanto riguarda le spese sanitarie, sono state inviate circa 400 milioni di ricette per l’anno d’imposta 2015, per un importo dei ticket di 1,5 miliardi di euro. Sul fronte dei rientri di capitali sono circa 150 milioni di euro. Per quanto riguarda la “Voluntary disclosure” l’Agenzia fiscale è impegnata in oltre 400 mila atti di controllo. Per altre info sul tema potete premere il tasto segui accanto al nome.