L’odio che i cittadini hanno nei confronti dell’ente di riscossione più famoso, Equitalia, è un dato di fatto. La società da sempre è vista dai cittadini come un nemico, perché rappresenta una sorta di braccio armato del fisco, cioè quello a cui spesso tocca il compito di far pagare tasse, imposte e multe ai malcapitati contribuenti. Il quadro negativo con cui gli italiani dipingono l'agenzia di riscossione, se da un lato non è del tutto giusto perché il concessionario non fa altro che eseguire i compiti assegnatigli, dall'altro appare inevitabile perché spesso Equitalia opera in maniera “crudele”, sfruttando in pieno buchi legislativi e di giurisprudenza che la rendono un "caterpillar" nel momento di riscuotere i debiti dei contribuenti.

La Cassazione però, il 12 maggio ha sancito il limite oltre cui il concessionario non può spingersi sulle ipoteche.

Ipoteche, fermi amministrativi ed esecuzioni forzate

Il tema della sentenza della Corte di Cassazione era esclusivamente riferito alle ipoteche che vengono iscritte da Equitalia sui beni di alcuni contribuenti che non pagano i loro debiti con il Fisco. L’ipoteca, al pari del fermo amministrativo, è una procedura cautelare, cioè una procedura che Equitalia attua bloccando beni immobili a garanzia del credito vantato nei confronti dei contribuenti. Queste azioni non vanno confuse con i pignoramenti e gli espropri che sono gli atti conclusivi del contenzioso cittadino-concessionario, che si verificano quando il primo non vuole o non può pagare, ed Equitalia preleva forzatamente soldi dai conti o espropria beni immobili da vendere poi all’asta.

La vicenda oggetto della sentenza è basata proprio sulla differenza tra queste due fattispecie di atti di Equitalia, cioè quelli cautelativi e quelli esecutivi.

Cosa ha sancito la Corte di Cassazione

È stato il concessionario ad appellarsi alla Cassazione che aveva cancellato l’ipoteca nei casi in cui Equitalia non comunicava l’avvio di questa azione al cittadino.

Su questo punto, le norme sono abbastanza chiare: è necessario che l'ente comunichi al contribuente l’avvio delle azioni cautelari (quindi anche l’ipoteca). Nella comunicazione, l'agenzia di riscossione deve dare tempo al debitore di preparare le motivazioni difensive o di pagare il debito senza completare l’azione di ipoteca.

Di regola, il cittadino ha 30 giorni di tempo per preparare le sue controdeduzioni o per provvedere al pagamento nei confronti di Equitalia.

Nel momento in cui l'ente avvia un'azione cautelativa nei confronti del debitore senza seguire la prassi,l’ipoteca è nulla. In altre parole, la sentenza 9797/2016 del 12 maggio sancisce cheEquitalia deve concedere al cittadino la possibilità di difendersi come può, secondo il diritto alla partecipazione al provvedimento sancito dalla Carta dei diritti dei cittadini dell'Unione Europea.