Sta per scadere la data ultima per versare l’acconto delle imposte sugli immobili. Infatti, come ogni anno, il 16 giugno scade il termine ultimo per pagare l’acconto dovuto per il 2016 senza incorrere in sanzioni. Dal giorno dopo infatti, sarà possibile pagare lo stesso, ma utilizzando il ravvedimento operoso con un aumento di imposta. Il 2016 ha portato grandi novità per quanto concerne i balzelli sugli immobili e per qualcuno le notizie sono positive perché sono state inserite importanti esenzioni.

Chi deve pagare le imposte?

È stata la Legge di Stabilità in vigore dal 1° gennaio a modificare la normativa riguardante IMU e Tasi.

Infatti, il Governo ha deciso di eliminare la tassa sull’abitazione principale e di predisporre riduzioni di imposta ed esenzioni per diversi casi. Naturalmente, queste sono le norme a livello nazionale, ma in molti comuni italiani è possibile che le rispettive amministrazioni abbiano predisposto correttivi personalizzati perché proprio la normativa di queste imposte glielo consente. In linea di massima, per il 2016 pagheranno le imposte sulle case i proprietari di case di lusso, quelle che in catasto sono classificate nelle categorie A1, A8 ed A9 oppure i proprietari di altri immobili successivi alla prima casa o destinati ad un uso diverso da quello di abitazione principale.

Le modalità di calcolo sono sempre le stesse, con la rendita catastale rilevata dalle visure aumentata del 5% come rivalutazione.

Al risultato ottenuto si applica l’aliquota stabilita da una delibera apposita preparata da tutti i comuni italiani. In assenza di delibere nuove, le aliquote da applicare sono quelle del 2015, in attesa che per il saldo previsto a dicembre, ogni comune ne prepari una nuova. Per giugno è necessario pagare la metà di quanto dovuto, anche se è possibile optare per il pagamento a saldo già oggi.

Inquesto caso però sarà sempre necessario controllare le nuove delibere dei comuni per il saldo di dicembre perché potrebbe essere necessario implementare il già pagato nel caso le aliquote crescessero o chiederne il rimborso in caso diminuissero.

Inquilini, affitto e comodato

Fino allo scorso anno a pagare la Tasi (che era l’imposta che gravava sull’abitazione principale) erano dovuti in quota anche gli inquilini delle case di affitto.

La percentuale loro dovuta era tra il 10% ed il 30%, stabilita anche questa dalle giunte. Oggi, agli inquilini delle case in affitto che destinano la casa oggetto della locazione ad abitazione principale, nulla è dovuto. Infatti sarà il proprietario a versare l’IMU o la Tasi per la casa che evidentemente rientra tra le “altre abitazioni”. Importante poi sapere che per le case concesse in comodato d’uso gratuito ai figli, si può risparmiare il 50% dell’imposta. Infatti coloro che detengono a titolo di proprietà più immobili, se ne concedono uno al proprio figlio, registrando il contratto all’Agenzia delle Entrate potrebbero usufruire di questa riduzione.

Condizioni necessarie per la riduzione sono che il figlio destini la casa oggetto del comodato ad abitazione principale del proprio nucleo familiare e che il proprietario (il padre) sia proprietario di due immobili siti nello stesso comune, di cui uno usato dallo stesso come prima casa e l’altro al figlio. Naturalmente questo vale per abitazioni ed immobili normali, perché come dicevamo prima nessuno sconto è concesso per le case considerate in catasto come “di lusso”.