Il mese di giugno, come di consueto è quello che molti contribuenti riconoscono come il mese delle tasse sulla casa. Infatti, il 16 giugno prossimo cade la scadenza del versamento della prima rata di IMU e Tasi, i balzelli sulle unità immobiliari che costano sempre caro agli italiani. Il Governo in Legge di Stabilità è intervenuto pesantemente su queste imposte consentendo a qualcuno di non pagare o pagare di meno, soprattutto per la casa di abitazione. Ma vediamo in breve cosa c’è di nuovo e come farsi trovare pronti in vista del versamento.
La prima casa non si paga più? E le pertinenze?
La Stabilità in vigore dal 1° gennaio ha stabilito che non è più dovuta la Tasi per la casa dove il proprietari ha la residenza sua e del suo nucleo familiare. Anzi, in realtà, l’intervento dice che sono esenti dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad essere abitazioni principali del proprietario, possessore ed anche utilizzatore. Naturalmente, come sempre, anche le pertinenze dell’abitazione principale seguono le sorti di quest’ultima. Infatti anche il box, il garage o qualsiasi altra unità immobiliare collegata all’abitazione principale non è soggetta a Tasi. Bisogna ricordare che possono esistere massimo 3 pertinenze per abitazione, sempre che tutte e tre siano iscritte al catasto in categorie diverse dall’abitazione principale e diverse tra loro, cioè C2, C6 e C7.
In definitiva si può dire che per proprietari di una unica unità immobiliare dove si ha la residenza propria e del proprio nucleo familiare, la Tasi è dovuta solo se l’abitazione rientra tra le categorie catastali A1, A8 ed A9, che poi sarebbero quelle relative ad abitazioni di particolare pregio e lusso.
Sconti, riduzioni ed altre novità
Tra i casi particolari rientrano le abitazioni di non residenti in Italia, quelle di proprietà di società cooperative, gli immobili sociali, quelle che vengono assegnate al coniuge dopo separazione e divorzio, gli immobili delle Forze dell’Ordine e Armate. Per tutti questi, la Tasi non sarà dovuta per il 2016 a meno che gli immobili in questione non siano stati dati in affitto o in comodato ad altri soggetti.
Il balzello resta in piedi per le case che vengono date in comodato d’uso ai figli, però in questo caso, sempre che il contratto sia stato registrato regolarmente all’Agenzia delle Entrate, la Tasi dovuta si abbatte del 50%. Naturalmente, essendo le tasse per gli immobili regolate dal Governo ma anche dai Comuni con apposite delibere, potrebbero essere concesse ulteriori esenzioni e sconti proprio in base a quanto deliberato dalle singole giunte comunali. Per le case in affitto, l’inquilino non pagherà la Tasi se la casa dove abita è destinata ad abitazione principale, mentre il possessore continuerà a pagare la sua quota che in base sempre alle delibere comunali, può variare tra il 70 ed il 90%. Per l’IMU invece resta tutto così come era lo scorso anno .