Molti contribuenti si affidano alla figura professionale del commercialista per il completamento della dichiarazione dei redditi, incaricando costui del relativo invioall'Agenzia delle Entrate. Se il commercialista, però, non invia la suddetta dichiarazione o agisce in ritardo, la colpa ricadrà sul cliente. Quest'ultimo sarà l'unico tenuto a rispondere del mancato invio o del ritardo, in quanto è gravato dall'obbligo di controllare l'operato del professionista cui si è rivolto. L'assunto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n.

11832/ del 09.06.2016. Il contribuente, quindi, se incarica il commercialista all'adempimento dell'invio telematico, conferendogli apposito mandato, deve provvedere al controllo effettivo che l'atto sia stato adempiuto in modo regolare e soprattutto nei termini previsti. Si sottolinea che grava sul contribuente la prova che il non avvenuto deposito secondo le modalità previste sia attribuito al comportamento dell'incaricato commercialista.

Eventuale esclusione della responsabilità e cancellazione delle multe

Il contribuente è esonerato dalla responsabilità solo se l'errore del commercialista o dell'intermediario abilitato dipenda da un intento fraudolento, ma tale esclusione non è automatica.

Il cliente, infatti, per sottrarsi lecitamente alle sanzioni di natura fiscaledeve procedere alla denuncia del professionista e presentare la relativa copia della querela all'Agenzia delle Entrate; solo successivamente sarà possibile il verificarsi della cancellazione delle sanzioni che hanno in un primo momento colpito la sua persona nella qualità di contribuente.

Il contribuente può essere punito in quanto sia consapevole del comportamento sanzionato; non si fa riferimento all'esclusivo stato doloso, ma si reputa sufficiente la colpa, ossia, un comportamento qualificabile come negligente.

Un obbligo esclusivamente personale

Gli obblighi di natura tributaria aventi ad oggetto la presentazione della dichiarazione nonché la tenuta delle scritture contabili presentano carattere meramente personale.

A tal fine, il conferimento dell'incarico ad un professionista, non indica che tali obblighi siano stati regolarmente assolti. Il punto centrale è rappresentato sempre dal comportamento del contribuente che nel caso di incarico affidato ad altri, deve esercitare un'attività di controllo e di vigilanza, in quanto la sua colpa non viene automaticamente meno. Si configura un'ipotesi di esclusione della responsabilitàsolo se il professionista con intento fraudolento cerchi di nascondere il mancato adempimento o neghi l'avvenuta esistenza dell'incarico posto in essere per volontà del cliente.