Chiunque effettui la donazione, la vendita, o qualsiasi altra cessione di un proprio (anche unico) bene e nello stesso tempo, sia debitore di Equitalia rischia di incorrere nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex art. 11 Dlgs n.74/2000). Tale illecito penale è previsto a tutela dell’effettiva riscossione dei tributi, nell'interesse dello Stato e viene punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.30497 del 19 luglio ha statuito appunto sulle ipotesi in cui scatta tale reato di pericolo per la cui configurazione è necessaria la sola idoneità della condotta a rendere inefficace o vanificare la procedura esecutiva sempre che il debito è superiore a 50mila euro (momento consumato del reato).

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione

La vicenda giuridiziaria da cui trae origine la sentenza riguarda appunto un contribuente che si è visto condannato sia in I^ grado sia in appello per il reato di cui all’art 11 Dlgs n.74/2000. Il giudizio finisce in Cassazione dove l’uomo si difende dicendo di aver donato ad una persona cara per tutelarla la nuda proprietà di un immobile 5 mesi dopo aver ricevuto la notifica di diversi avvisi di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha quindi negato anche la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato (il dolo) in quanto al momento della donazione aveva proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento notificati.

La Corte d’Appello aveva però ritenuto che il compendio donato fosse notevolissimo e che il motivo della donazione non risultava dai documenti.

Tesi su cui la Cassazione ha ritenuto di rinviare per un nuovo esame della stessa Corte d’appello sulla base delle seguenti motivazioni. In particolare gli Ermellini hanno innanzitutto precisato che risponde del reato chi vende o dona la proprietà dell'unico immobile dopo che gli è stato notificato l’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate anche se ancora non sia avviata una procedura di riscossione.

Il reato infatti sussiste solo se è stato posto in essere un atto simulato di donazione o vendita dei propri beni, con il fine di realizzare per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

Gli Ermellini si sono quindi soffermati appunto sul concetto di alienazione simulata che deve essere riferita ad ogni trasferimento del diritto di proprietà di un bene a titolo oneroso e gratuito, caratterizzato inoltre da un contrasto fra la dichiarazione e l’effettiva intenzione di chi fa la dichiarazione.

Sotto il profilo psicologico è infatti necessario che il soggetto agente abbia voluto sottrarsi (con dolo specifico) al pagamento del debito tributario. Non basta però che il fisco si sia trovato nell’impossibilità di riscuotere il credito tributario ma altresì occorre superare delle soglie di punibilità.

In particolare:

  • riguardo gli atti fraudolenti o l’alienazione simulata, scatta il reato se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 50 mila prevedendo inoltre un aumento della pena se tale somma supera l’ammontare di 200 mila euro .
  • riguardo la falsa indicazione di elementi attivi il reato è configurato quando gli elementi passivi fittizi superano i 50 mila.

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