La tassa automobilistica, meglio conosciuta come ‘bollo auto', è un tributo che ogni cittadino proprietario di un veicolo è tenuto a pagare alla Regione in cui risiede (fatta eccezione per coloro che sono esentati dal pagamento, come gli invalidi civili).Al mancato pagamento del bollo entro i termini, seguono i primi solleciti da parte della Regione e successivamente la c.d. cartella di Equitalia, il preavviso e l’iscrizione di fermo amministrativo.

Come evitare quindi le procedure esecutive da parte di Equitalia?

Il bollo può essere pretesoentro 3 anni dalla scadenza, quindi il termine di prescrizione è breve: soltanto 3 anni che però decorrono dall’anno successivo alla sua scadenza.

Pertanto, se passa questo periodo di tempo senza aver ricevuto mai un avviso di accertamento o una cartella di pagamento (non si tiene conto degli atti inviati con posta massiva) allora il contribuente non è più tenuto a pagare. La prescrizione però si interrompe se il cittadino riceve una notifica da parte della Regione o da Equitalia durante i 3 anni ed in questo caso il termine ricomincia a decorre dal giorno successivo (quindi devono trascorrere nuovamente ulteriori 3 anni senza ricevere altre notifiche per ottenere la prescrizione).

Anche la decadenza fa perdere al Fisco il diritto di pretendere il pagamento del tributo. Nel caso del bollo auto, l’Amministrazione regionale deve inviare il primo atto (avviso di accertamento) entro 3 anni.

Se non viene notificato nei termini e secondo le corrette modalità di notifica (raccomandata), la successiva cartella esattoriale è nulla e può essere impugnata. Vediamo come difendersi.

Cosa fare se si riceve una cartella Equitalia oltre i termini?

Quando l’automobilista riceve una cartella di pagamento oltre i termini di prescrizione, può presentare entro 60 giorni dal ricevimento, una istanza di sospensione ad Equitalia oppure un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Se invece l’autovettura è stata venduta o rubata è possibile chiedere l’annullamento del bollo alla Regione o ad Equitalia (in base a chi ha inviato la richiesta illegittima di pagamento) allegando l’atto di vendita del veicolo o la perdita del possesso.