Nei mesi di giugno e luglio, tutti i contribuenti hanno dovuto tenere a mente alcune scadenze fiscali relative alle principali imposte da dichiarare (IMU, TASI, IRPEF). La prossima scadenza è prevista per il 22 luglio, per chi presenta personalmente la dichiarazione precompilata 730. Tuttavia, èpossibile pagare in ritardo l’acconto o una prima rata delle imposte. In tale ipotesi, infatti, entra in azione l’istituto del ravvedimento operoso che corrisponde ad un pagamento ritardato, che prevede appunto il versamento di una sanzione oltre gli interessi che aumentano per ogni giorno di ritardo accumulato.

La magistratura, e più precisamente la CTR di Roma, recentemente si è occupata di una vicenda riguardante un cittadino romano, legata proprio al pagamento con un solo giorno di ritardo della I rata di una cartella emessa da Equitalia. L’Agenzia delle Entrate haprovveduto ad inviareun avviso bonario, a seguito di liquidazione automatizzata delle imposte, realizzata sulla dichiarazione Unico. Nel documento venivano indicati sia gli importi dovuti, sia gli interessi per ritardato versamento, ovvero la sanzione calcolata in misura ridotta al 10%.

La rateazione dell'impostarichiesta dal cittadino non veniva ritenuta valida, e il sistema rielaborava gli importi dovuti, a titolo di imposta, sanzioni in misura piena e interessi, trasmettendoli quindi ad Equitalia.

Dopo la cartella esattoriale notificata dall'agente di riscossione al contribuente, quest'ultimo ha presentato ricorso, lamentando l’eccessiva sproporzione tra l’inadempimento e le sanzioni irrogate pari al 30%

Cosa accade se il pagamento delle tasse avviene con un giorno di ritardo?

I giudici tributari della CTR di Roma, con la sent.

n. 3410/16, accogliendo il ricorso del contribuente hanno statuito che non scattano le sanzionise c'è un solo giorno di ritardo nel pagamento delle tasse. Secondo i giudici tributari, infatti, posto che nel caso specifico era stata accertata l’accidentalità involontaria del ritardo, risultava del tutto ingiustificata l’applicazione della sanzione nella misura del 30%, non essendo in linea con la Costituzione italiana (art.

53).La sentenza, quindi, passa in rassegna anche quanto disposto dal Dlgs n. 159/ 2015 e dall'art. 15-ter secondo cui, nel caso di “lieve inadempimento”, il contribuente può evitare la decadenza dell'eventuale rateazione adottata e delle sanzioni ridotte al 10 %, nonostante la tardività del pagamento in 2 ipotesi, ovvero:

  • tardivo versamento della 1^ rata non superiore a 7 giorni.
  • parziale versamento della rata per una frazione comunque non superiore a € 10.000 o al 3%.

Questo perché anche l’art. 13 d.lgs. n.472/1997 ha esteso a tutti i tributi la riduzione della sanzione nella misura del 10%(importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo) per i versamenti effettuati con un ritardo di non oltre 15 giorni.

Ricordiamo che l’introduzione del principio del “lieve inadempimento” rappresenta una novità molto importante, proprio perché l’Agenzia delle Entrate, in passato,disconosceva i benefici dell’avviso bonario anche per un solo giorno di ritardo nel pagamento della 1^ rata.

L’applicazione del “lieve inadempimento” vale anche anche per le irregolarità commesse prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n.159/2015 (in accordo con il principio del "favor rei"). Per altre info di diritto, potete premere il tasto "segui" accanto al nome dell'autore.