L’agenzia delle Entrate così come la Guardia di Finanza puòfare accessi o ispezioni sia nei locali destinati all’attività commerciale o professionale del contribuente, sia in quelli adibiti contemporaneamente anche a propria abitazione. Ma mentre nel primo caso, gli ispettori fiscali devo essere muniti solo dell’autorizzazione del proprio Ufficio, mentre per l’accesso nelle abitazioni è necessaria anche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, in mancanza della quale l’accesso è da ritenersi illegittimo e i dati reperiti durante l’accesso sono inutilizzabili.

Sul tema, la Cassazione con la recente sentenza n.13145/16, pubblicata il 24 giugno, si è trovata ad affrontare appunto la delicata questione dell’accesso da parte del Fisco nel domicilio adibito invece esclusivamente a residenza privata. Ebbene i giudici di legittimità, in tali casi hanno statuito che è da ritenersi legittimo l’acceso in un’abitazione privata del contribuente a prescindere se sia un imprenditore o un professionista in presenza di 2 presupposti:

  • rilascio dell’autorizzazione del procuratore della Repubblica,
  • presenza di gravi indizi di violazione delle norme fiscali, per cui occorre ricercare ed acquisire specifica documentazione, anche non contabile.

Fino ad oggi, infatti,l’accesso da parte dei funzionari fiscali è stato ristretto ai «locali» in cui il contribuente con partita Iva svolgeva di solito un’attività d’impresa, commerciale o una professione, o ad un’immobile destinato sia a casa sia a studio professionale.

Ne consegue quindi una estensione del potere del Fisco di entrare nell’immobile di privati cittadini,magari perché una soffitta o una cantina sono diventate improvvisamente una mansarda o una taverna.

Fisco: da oggi può entrare anche nelle abitazioni private

La vicenda da cui trae spunto la presente sentenza ha riguardato il ricorso proposto da un contribuente contro l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro sulla propria casa.

L’avviso era stato emesso dopo l’accesso presso l’immobile che il contribuente aveva donato in comunione ai figli riservandosi però il diritto di abitazione.Gli ermellini, nel rigettare il ricorso proposto dal contribuente, hanno confermato quindi la legittimità dell’avviso di liquidazione.

Del tutto inutili le sue doglianze, volte a sottolineare come l’acceso dovesse essere considerato illegittimo e quindi anche il conseguente avviso emesso, proprio perché il suo domicilio non poteva essere assimilato né ad uno studio professionale né ad un locale commerciale o ad un’azienda.

Come ci si può difendersi contro accessi e ispezioni?

I giudici di legittimità, sebbene abbiano conferito un maggiore potere agli ispettori del fisco, hanno richiamato alcune regole a cui sono vincolati gli agenti del fisco. Il contribuente può difendersi verificando il rispetto dell’attività ispettiva a quanto previsto dalla legge in materia. Infatti, come prevede l’articolo 12 dello statuto del contribuente, in attuazione del principio di leale collaborazione fra Amministrazione finanziaria e contribuente è sempre necessario:

  • che i gravi indizi che legittimano l’accesso e quindi la violazione del domicilio siano enunciati chiaramente nell’autorizzazione della Procura della Rep. e nella richiesta di accesso formulata al P.M dall’Agenzia delle Entrate. Qualora i gravi indizi non sono stati esplicitati o non sono sufficientemente gravi, l’accesso è infatti viziato da nullità;
  • che venga lasciato al contribuente, dopo la consegna del processo verbale di constatazione emesso dopo l’accesso, un termine di 60 giorni per presentare le proprie osservazioni. Se entro tale termine viene emesso l’avvio di accertamento, lo stesso è infatti illegittimo;
  • che l’avviso di accertamento sia motivato, ovvero in esso siano esposte l’oggetto e le ragioni del controllo, a pena di nullità.

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