Una interessante sentenza emanata dalla Suprema Corte di cassazione, precisamente la n. 22693, depositata il giorno 8 novembre 2016, ha fissato un importante principio inerente i requisiti che le motivazioni delle sentenze in appello pronunciate dalla Commissione Tributaria Regionale (abbr. CTR) devono necessariamente rispettate a pena di nullità delle stesse sentenze.

Stando a quanto scritto nel sopra citato provvedimento, infatti, le motivazioni non devono essere generiche a tal punto da rendere impossibile comprendere se il giudice abbia realmente esaminato e pesato le richieste dell’appellante; ciò in quanto, secondo i giudici della Cassazione, in tal modo non risulta più possibile individuare l’oggetto della decisione e delle ragioni su cui la stessa si fonda, fattore che impedisce di ritenere valida la condivisione della motivazione impugnata, poiché non è possibile sapere se tale linea sia stata decisa a seguito dell’analisi e della valutazione dell’infondatezza dei motivi di impugnazione

Il caso oggetto della decisione e le ragioni fornite dai Giudici

L’ordinanza in questione è stata emessa a seguito di impugnazione in Cassazione di una sentenza di appello pronunciata dalla CTR con la quale è stato respinto il ricorso di un contribuente che si era visto confermare in primo grado (dalla Commissione Tributario Provinciale, per la precisione) la legittimità di un avviso di accertamento emesso per maggiore IRPEF, dovuta a seguito di una rideterminazione in via sintetica del reddito imponibile.

I Giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso, rinviando la causa alla CTR, osservando come "i giudici della CTR si sono limitati ad affermare che il giudice di primo grado aveva espresso 'ampia ed esauriente motivazione', non avendo il contribuente 'documentato nulla' e che anche in appello non erano stati offerti 'argomenti che inficiassero' l’assunto dell’ufficio", fornendo dunque delle motivazioni del tutto "generiche" ed "apodittiche" (cioè perentorie, indiscutibili, senza necessità di argomentare i motivi della loro validità) e dunque, non idonee.

Conseguenze e riflessioni

Quanto stabilito dai Giudici della Cassazione rappresenta sicuramente una notizia positiva per tutti quei contribuenti che si sono visti, o si vedranno, respingere le loro richieste in appello dalle CTR per motivazioni troppo vaghe e poco soddisfacenti.