La nuova procedura - introdotta con D.l. 193/2016 - prevede che i debitori possano estinguere il debito nei confronti di Equitalia senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora e altre sanzioni aggiuntive previste da leggi speciali. In altre parole si tratta di una procedura che consente una riduzione delle somme da pagare all'ente di riscossione.
La definizione agevolata si applica alle somme riferite al periodo 2000 - 2015.
Domanda per la definizione agevolata
Il contribuente che intenda avvalersi di questa definizione deve presentare una dichiarazione di adesione secondo due modalità tra loro alternative:
- presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1 che potrà essere scaricato direttamente dal sito web;
- alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1 unitamente ad una copia del proprio documento di riconoscimento.
L'elenco degli indirizzi mail e Pec dedicati alla definizione agevolata sono disponibili sul sito dell'ente.
Tale dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 23 gennaio 2017 e produce l'effetto di sospendere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
Entro il 24 aprile 2017, Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al richiedente l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.
Il contribuente può pagare sia in unica soluzione che a rate (massimo 4 rate) secondo propria discrezionalità espressa nel modulo DA1, purché rispetti le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia.
Il pagamento può essere effettuato tramite domiciliazione bancaria, bollettini postali precompilati o direttamente presso gli sportelli di Equitalia.
Nel caso di mancato pagamento nei termini stabiliti o di pagamento in misura ridotta, il soggetto debitore perde i benefici previsti dal citato decreto è i versamenti già effettuati non determinano l'estinzione del debito residuo, anzi saranno trattenuti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto all'ente. Sicché l'agente della riscossione riprende l'attività di recupero dell'importo che non potrà più essere rateizzato.