Anche quest’anno i lavoratori ed i pensionati riceveranno dal proprio datore di lavoro (o dall'INPS, nel caso dei redditi da pensione) la Certificazione Unica (abbr. CU), il modello attraverso il quale viene comunicato loro il reddito percepito attraverso il rapporto lavorativo o pensionistico intercorso durante l’anno 2016, nonchè la conseguente imposizione pagata allo Stato.

Una volta ricevuta la CU, la stessa costituirà la base per poter procedere, se necessario, alla compilazione della dichiarazione dei redditi, la quale si presenterà successivamente mediante la trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello 730 o del modello UNICO.

Termini di ricezione della Certificazione Unica e passaggi successivi

Il contribuente riceverà la CU dal datore di lavoro o dall’INPS entro e non oltre il giorno 31 marzo (sebbene questi sia obbligato a trasmettere il modello all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 7 dello stesso mese); si segnala che ciò rappresenta una novità rispetto al passato, in quanto fino all’anno scorso il termine ultimo per mettere a disposizione del contribuente la CU era il giorno 28 febbraio.

Nella maggior parte dei casi, ogni contribuente riceverà una Certificazione Unica; nell'ipotesi in cui lo stesso abbia invece avuto nel corso del 2016 più rapporti di lavoro, al soggetto arriverà una CU per ogni rapporto di lavoro intercorso; tale regola vale a prescindere dal fatto che i differenti rapporti siano stati stipulati con datori di lavoro differenti o con lo stesso soggetto (in tale ipotesi, lo stesso dovrà provvedere ad inviare al lavoratore due distinte CU).

Quando è necessario compilare la dichiarazione dei redditi e quando la CU è sufficiente?

Il contribuente che nel corso del 2016 ha percepito esclusivamente i redditi riportati nella Certificazione Unica o che fruisce di pensione non è obbligato a presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi; ciò in quanto l’ente ha già ricevuto, proprio attraverso la CU, tutte le informazioni di cui ha bisogno.

Tale regola non vale per coloro che hanno ricevuto più di una CU; in questo caso, il soggetto è obbligato a compilare, a seconda del caso, il modello 730 o UNICO.

Si ricorda che coloro che in teoria sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi devono comunque procedere alla compilazione della stessa nel caso in cui si desideri comunicare all’Agenzia delle Entrate ulteriori informazioni non contenute nelle CU, come, a titolo esemplificativo, gli oneri da portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (ad esempio: le spese mediche).

Per la compilazione e la trasmissione dei modelli di dichiarazione dei redditi, il contribuente può rivolgersi agli intermediari abilitati (in particolare commercialisti e CAF); ciò al fine di ridurre i rischi di errate compilazioni dei modelli da cui potrebbe scaturire l’irrogazione di sanzioni.