L’Agenzia delle Entrate, in anticipo rispetto al solito, ha predisposto e pubblicato, sul proprio sito ufficiale, il nuovo modello 730 da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi del 2017. Il modello è ancora una bozza, cioè potrebbe essere rettificato, ma grosso modo, abbiamo già di fronte quello che si troveranno i contribuenti tra marzo ed aprile, mesi in cui inizierà la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni. Sul sito agenziaentrate.gov.it oltre al modello ci sono le relative istruzioni e, tra le varie pagine, trova spazio una nuova possibilità offerta ai contribuenti che hanno acquistato un immobile nel 2016.

Scaricare il 50% dell’IVA, come fare?

Nel modello 730/2017, che continuerà a trovare posto nel cassetto fiscale dei contribuenti per la sua trasmissione on line e che continua ad essere utilizzabile in versione precompilato, balza subito all’occhio un nuovo rigo E59. Sarà questo nuovo spazio dedicato quello che il contribuente, che ha acquistato un immobile nel 2016, dovrà utilizzare per recuperare sotto forma di detrazione fiscale, l’IVA pagata per l’acquisto dell’immobile stesso. Nel rigo andrà inserito l’importo dell’IVA da scaricare e il numero della rata che per l’anno 2017 sarà la numero 1. Infatti, la detrazione spetta nella misura del 50% dell’IVA pagata, ma va scaricata in 10 rate di uguale importo.

In pratica, chi ha acquistato una casa da 100.000 euro con un’ IVA del 10%, potrà recuperare la metà dei 10.000 euro pagati di imposta. Nel rigo E59 il contribuente per l’anno 2017, dovrà scrivere il numero della rata, cioè il numero 1 e l’importo che porta in detrazione per il 2017, cioè 500 euro. L’operazione va ripetuta nel 2018, ma cambierà solo il numero della rata, che diventerà la seconda, mentre l’importo di quanto possibile scaricare, resterà 500 euro.

Requisiti dell'immobile

La prima cosa da dire è che la possibilità è concessa per gli acquisti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016, secondo il principio di cassa. In pratica, l’acquisto deve essere stato completato nel 2016, ma anche i pagamenti devono essere stati compiuti nello stesso anno. Infatti, non potranno rientrare nella detrazione gli acconti che fisicamente sono stati versati nel 2015 o il saldo, se viene pagato nel 2017.

In definitiva, anche se l’atto notarile di acquisto compie il suo percorso naturale e si completa nel 2016, faranno fede le date in cui si è pagato l’immobile e solo per la parte che rientra nel 2016 potrà essere sfruttata la detrazione dell’IVA. L’immobile acquistato non deve essere per forza adibito ad abitazione principale, ma può essere anche una seconda casa da dare in affitto e può comprendere anche le pertinenze, purché nel rogito notarile si metta in evidenza la caratteristica di pertinenza del box, garage o qualsiasi altra parte dell’immobile collegata alla casa.

La cosa importante è che l’immobile oggetto dell’acquisto e della successiva detrazione sia classificato in classe energetica A o B.

L’immobile non deve essere per forza di cose nuovo perché può riguardare anche una casa che prima della vendita era data in affitto dall’impresa costruttrice. Per poter usufruire della detrazione, quindi, il contribuente dovrà presentare in sede di compilazione della dichiarazione presso CAF o professionisti abilitati, la copia dell’atto di acquisto da dove rilevare il carattere abitativo dell’immobile, la copia dell’attestazione energetica da dove si rilevi la classe energetica in cui ricade l’immobile, la fattura rilasciata dal venditore e la copia dei bonifici per i pagamenti che, ricordiamo, devono cadere nell’anno solare 2016. La stessa documentazione deve essere utilizzata per i contribuenti che presenteranno la dichiarazione per conto proprio, senza ausilio di professionisti, attraverso le credenziali di accesso ed il cassetto fiscale del contribuente. In questo caso, la documentazione deve essere detenuta con la massima attenzione anche per eventuali controlli da parte del Fisco negli anni successivi.