L'Autovelox è fuori posto? La multa è nulla. A deciderlo, lo scorso 10 febbraio, è stata una sentenza del tribunale di Isernia che, a distanza di tre anni, ha fatto propria la pronuncia del giudice di pace coordinatore, sempre di Isernia, contenuta nella sentenza numero 185/2014. In sostanza, in base a quanto emerge dalla sentenza numero 119 del 2017, i rilevatori fissi di velocità (appunto autovelox) devono essere posizionati nel punto esatto in cui la loro installazione è stata autorizzata dall'ente proprietario della strada. E non vale, per intenderci, il principio "metro più metro meno".

Multa nulla con autovelox fuori posto

Il contributo arriva dalla Regione Molise dove, da tempo, è in corso un contenzioso decisamente aspro sulla questione degli autovelox. Secondo le disposizioni del tribunale di Isernia non è sufficiente che le apparecchiature per il rilevamento della velocità si trovino al chilometro indicato nell'autorizzazione e nemmeno al metro ma risulta indispensabile anche che sia rispettato il lato della strada qualora fosse stato previsto dallo stesso atto. La sentenza disciplina in parte anche i cosiddetti controlli temporanei, vale a dire quelli effettuati da agenti, che non possono essere effettuati senza fermare immediatamente gli automobilisti trasgressori. Vale l'eccezione soltanto per quei tratti di strada non menzionati nei provvedimenti prefettizi che vi prevedono l'esonero dall'obbligo di contestazione immediata dell'infrazione.

In tutti questi casi quindi la multa è da ritenersi nulla.

L'iter giuridico

Il tribunale di Isernia, come detto, ha confermato la pronuncia del giudice di pace coordinatore che, nel 2014, aveva ritenuto non convincenti le considerazioni del Ctu (consulente tecnico d'ufficio) proprio sul mancato rispetto dell'esatto posizionamento di un rilevatore di velocità ubicato in un tratto di strada del Comune di Macchia d'Isernia.

L'autovelox in sostanza si trovava in una posizione diversa rispetto all'autorizzazione prefettizia. Lo scarto, per la precisione, era di un metro. Il giudice riteneva così illegittimo l'accertamento elettronico svolto in quella circostanza accogliendo, allo stesso tempo, il ricorso presentato dal conducente del veicolo provvedendo quindi anche ad annullare il verbale. Successivamente il tribunale di Isernia, circa due settimane fa, ha confermato il parere del giudice e a nulla sono valsi i chiarimenti presentati dall'Anas.