Lo scorso 24 maggio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 12/E/2019. La Circolare detta importanti modifiche al regime sanzionatorio in caso di errori commessi dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati. Queste nuove disposizioni recepiscono le indicazioni fornite dal Decreto- legge n° 4 del 2019.
Cosa prevede la Circolare
Innanzitutto, va chiarito che quanto disposto dalla Circolare 12/E/2019, si applica a partire dall'anno di imposta 2018. Le nuove disposizioni, inoltre, si applicano alle irregolarità commesse a partire dal 30 marzo 2019.
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate disciplina le sanzioni da comminare a seguito della richiesta, da parte del professionista abilitato o del Caf, di una somma di denaro per l'apposizione di un visto di conformità infedele su delle voci che risultano essere oggetto di un controllo formale.
Scendendo maggiormente nello specifico, nel caso in cui il professionista abilitato o il centro di assistenza fiscale appongano un visto di conformità in maniera infedele incorreranno in una sanzione pecuniaria pari al 30% della maggiore imposta che il contribuente, eventualmente, avrebbe dovuto versare all'Erario. Per quanto riguarda i Caf la responsabilità è condivisa in solido tra il centro di assistenza fiscale stesso e il Responsabile dell'Assistenza Fiscale, o RAF.
Le possibili eccezioni
La Circolare 12/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate indica anche quali sono le uniche eccezioni possibili che esimono i professionisti abilitati, i Caf e i relativi Responsabili dell'Attività Fiscale, dal pagamento delle sanzioni previste in caso di apposizione del visto di conformità infedele.
La fattispecie è regolata dall'articolo 7-bis del Decreto - Legge 4/2019.
In baso a quanto statuisce detta norma, i professionisti abilitati, i Caf e i Responsabili dell'Attività Fiscale non sono tenuti al pagamento delle sanzioni nel caso in cui l'apposizione del visto di conformità infedele sia stata indotta dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Ovviamente, il professionista o il CAF che, successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi si renda conto di aver commesso un errore nell'apposizione del visto di conformità è tenuto ad avvisare il contribuente al fine di trasmettere una dichiarazione rettificativa.
Questa può essere presentata in ogni momento antecedente alla contestazione dell'apposizione infedele da parte dell'amministrazione finanziaria.
Le nuove disposizioni dettate dalla Circolare 12/E/2019 dell'Agenzia delle Entrante, in effetti, introducono un regime sanzionatorio più favorevole per i professionisti abilitati, i CAF e i Responsabili dell'Assistenza Fiscale. Infatti, le norme precedenti imponevano il pagamento non solo della maggiore imposta, ma anche delle sanzioni e degli interessi.