Il prossimo 2 settembre scade il termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi percepiti e pagati nel corso del mese di luglio, evitando così di incappare in pesanti sanzioni economiche. L'ultima data utile interessa tutti quegli esercenti che non si sono ancora muniti dei cosiddetti registratori di cassa telematici per l'emissione dello scontrino elettronico, e anche coloro che, seppur in in possesso di questi dispositivi, non hanno comunque provveduto all'invio dei file.

In sintesi si tratta di tutti quelli che dal 1° luglio hanno continuato ad emettere i vecchi scontrini fiscali e le fatture cartacee.

Le sanzioni previste per il mancato invio dei dati

Innanzitutto ricordiamo che per il momento sono obbligati all'invio dei corrispettivi telematici gli esercenti di attività commerciali con un volume d'affari superiore ai 400.000 euro. Questi ultimi, dal 1° luglio scorso, erano tenuti a munirsi di registratori di cassa telematici, memorizzare elettronicamente i corrispettivi giornalieri ed inviarli telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione commerciale.

Le sanzioni per il mancato adempimento di queste regole sono disciplinate dagli articoli 6 comma 3 e 12 comma 2 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n° 471. Il primo articolo appena richiamato detta disposizioni in tema di "Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto".

In particolare, il comma 3 stabilisce che se le infrazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini o documenti di trasporto, oppure nel rilascio di questi documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione comminata in ogni caso è pari al 100% dell'imposta corrispondente alla cifra non documentata.

Invece l'articolo 12 disciplina le "Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto". Nello specifico, il comma 2 statuisce che può essere applicata all'esercente commerciale la sospensione della licenza se nei 5 anni precedenti gli sono state contestate quattro violazioni degli obblighi suddetti.

La misura sanzionatoria può andare da un periodo minimo di tre giorni ad un mese. Inoltre se l'importo dei corrispettivi non trasmessi supera i 50.000 euro, la sospensione va da uno a sei mesi.

La corretta procedura da seguire

Occorre ricordare, ad ogni modo, che queste sanzioni hanno subito una moratoria da parte del legislatore per il primo semestre di applicazione della normativa, quindi dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore ai 400.000 euro.

Invece per tutti gli altri il periodo di moratoria va dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Tuttavia, per evitare di incappare in sanzioni anche durante la fase di sanatoria, è necessario che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Quest'ultima può essere fatta direttamente dall'esercente commerciale interessato o dal suo professionista abilitato.

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto sul proprio sito istituzionale dei video-tutorial che guidano l'utente passo dopo passo alla corretta procedura da seguire per inviare i dati. Occorre accedere alla sezione del portale denominata "Fatture e Corrispettivi", dopodiché bisogna andare in "Area Riservata", contraddistinta dall'icona di un lucchetto nella barra del menù principale.

A questo punto si deve selezionare Entrate/Fisconline e "Accedi". Subito dopo è necessario cliccare su un pulsante blu, dopodiché si apre un'altra pagina, sulla destra della quale sono riportate le opzioni per la scelta del nickname da utilizzare e della password relativa.