La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla validità dei contratti di locazione non debitamente registrati specificando la portata della norma contenuta nell' articolo 1, comma 346, della Legge n° 311/2004, cosiddetta Legge Finanziaria 2005. In estrema sintesi, i giudici hanno chiarito che tale disposizione si applica solo ed esclusivamente ai contratti di locazione stipulati dopo la sua entrata in vigore. Questo, quanto stabilito in base all'Ordinanza n° 23192 depositata lo scorso 17 settembre 2019.
I fatti che hanno determinato il giudizio della Corte
La Corte di Cassazione si è trovata a giudicare il ricorso di un cittadino contro la sentenza della Corte d'Appello di Genova che confermava quella di primo grado dello stesso Tribunale e che dichiarava la cessazione del contratto di locazione ad uso abitativo escludendo l'applicazione allo stesso contratto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 346, della Legge n° 311/2004, ma anche del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, relativamente all'applicazione del regime agevolato sulla "cedolare secca" sulle locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo. il contribuente proponeva quindi ricorso per Cassazione proprio relativamente al fatto che sarebbe dovuta essere dichiarata la nullità del contratto di locazione in base al disposto della Legge Finaziaria 2005
I motivi che hanno indirizzato la Corte
Il Supremo Collegio di legittimità, nell'Ordinanza 23192/2019 inizialmente opera un collegamento sistematico fra le varie disposizioni susseguitesi cronologicamente nel tempo relativamente al tema dell'obbligo di registrazione del contratti di locazione.
Poi, la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione richiama la tesi sostenuta dal ricorrente, in base alla quale la Corte territoriale avrebbe errato, stabilendo un collegamento tra l'articolo 1, comma 346, della Legge Finanziaria 2005 e l'articolo 3, comma 8, del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23 che, nello specifico, detta "una sostituzione legale di clausole" che dovrebbe essere applicata ai contratti antecedenti il 1 gennaio 2005.
Per il giudice di legittimità il ricorso presentato deve essere rigettato. Infatti, come ribadito dalla Corte di Cassazione, è oramai un principio consolidato del nostro ordinamento giuridico che la previsione dell'articolo 1, comma 346, della Legge Finanziaria 2005 si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, in armonia anche con quanto disposto dall'articolo 11 delle preleggi.
Tale norma chiarisce l'efficacia della legge nel tempo statuendo, al primo comma, che "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Inoltre, la norma contenuta nella Legge Finanziaria 2005 non contiene alcuna specifica disposizione per la registrazione dei contratti in corso. Di conseguenza, l'intervento legislativo di cui al Decreto legislativo 23/2011 aveva quindi operato una sorta di convalida di "un contratto nullo per difetto di registrazione". Perciò per l Cassazione la Corte territoriale ha operato correttamente evidenziando il collegamento tra le due disposizioni, cioè quella del Decreto legislativo 23/2011 e quella dell'articolo 1, comma 346, della Legge Finanziaria 2005. Anche se, ovviamente, tali disposizioni sarebbero pienamente valide solo dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria. Per tali motivi il ricorso è stato rigettato.