L'Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato sul suo sito istituzionale la Risposta n 389 del 24 settembre 2019. In questo documento di prassi l'amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti su quale sia la data da inserire obbligatoriamente nella Fattura Elettronica nel caso di più prestazioni di servizi rese nel corso del mese nei confronti dello stesso cliente.
Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate
L'amministrazione finanziaria è stata interpellata da un contribuente che esegue lavorazioni meccaniche per conto terzi su materiale fornito dal committente stesso.
In pratica il contribuente istante restituisce al committente il materiale come "reso lavorato" con emissione di un regolare Documento di Trasporto. Il contribuente istante, valendosi di quanto dispone l'articolo 21, comma 4, lettera a), del DPR 633/1972, emette nei confronti del cliente un'unica fattura elettronica che dovrebbe essere riscossa entro 30 giorni dalla data della medesima.
D'altra parte, il contribuente istante fa notare che con l'introduzione della Fattura Elettronica nel nostro ordinamento fiscale, all'articolo 21 del DPR 633/1972, al comma 2, è stata inserita la lettera g-bis che, in merito ai dati da inserire obbligatoriamente in fattura fa riferimento alla data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o quella nella quale è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo nel caso in cui la data del pagamento sia diversa dalla data di emissione della fattura medesima.
Di conseguenza, il contribuente istante interpella l'amministrazione finanziaria per poter sapere come deve attuare materialmente tale disposizione.
La risposta fornita dall'AdE
L'amministrazione finanziaria, nella sua Risposta, richiama innanzitutto quanto disposto dalla Circolare 14/E del 2019. Tale documento di prassi in relazione alla data della fattura, sia essa elettronica o meno, stabilisce che nel campo "Data" della sezione "dati generali" va inserita la data di emissione.
D'altra parte, questa Circolare effettua alcune presunzioni importanti. In primo luogo, è possibile presumere che la data di emissione coincida sempre e comunque con la data di effettuazione dell'operazione commerciale. In secondo luogo, anche la data del documento, cartaceo o elettronico, dovrebbe coincidere con la data dell'operazione.
Fermo restando che, in riferimento alla fattura elettronica, questa potrà essere emessa entro il termine di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
Detto questo, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che rimangono inalterate le disposizioni delle successive lettere dell'articolo 21, comma 4, del DPR 633/1972. Di conseguenza, in merito alla prestazione di servizi potrà essere emessa una fattura elettronica differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. E la Circolare 14/E consente, per quanto riguarda le fatture elettroniche, di inserire come data della fattura riepilogativa quella dell'ultima operazione commerciale. Ma l'Agenzia delle Entrate ribadisce che, in questo caso, si tratta di una possibilità concessa ai contribuenti e non di un obbligo.
Se il contribuente opta per questa soluzione, comunque, l'Agenzia delle Entrate ricorda come la Circolare 18/E del 24 giugno 2014 dispone che la fattura differita emessa indichi nel dettaglio le operazioni effettuate e le stesse siano individuabili attraverso "idonea documentazione". Tale idonea documentazione, in base a quanto detto nella Circolare 18/E del 2014, può essere costituita anche dai Documenti di Trasporto. Infatti, a tale proposito, il legislatore non impone specifici obblighi documentali ai fini fiscali. Ciò che conta è che da tale documentazione si possano individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.
D'altra parte, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate afferma che non ci si trova di fronte ad una fattura differita, ma di fronte ad una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese.
Il momento impositivo, quindi, cioè quello in cui l'imposta diventa esigibile, coinciderà con quello di emissione della fattura stessa, che è la data da indicare nel relativo campo del file della Fattura Elettronica. Quindi, se si indica la data del 30 settembre 2019 come data di compilazione ed emissione della fattura, questa dovrà essere inviata al Sistema di Interscambio entro i 12 giorni successivi. La relativa imposta confluirà nella Liquidazione periodica del mese di settembre; in caso di diversa data di emissione, comunque, fiscalmente vale la data presente sul documento elettronico. Se invece la fattura viene compilata il 1 ottobre e inviata nei 12 giorni successivi l'imposta dovuta confluirà nella Liquidazione periodica di ottobre.