L'imprenditore che deve cessare la sua attività perché, ad esempio, viene meno il contratto di locazione dei locali commerciali che utilizzava in precedenza subisce una perdita di avviamento per la quale può chiedere all'Erario che venga riconosciuta la relativa indennità. Quest'ultima non è assogettabile a Iva, in quanto detto importo ha natura esclusivamente risarcitoria. Questo è quanto ha stabilito la Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione nella Sentenza 29180/2019 del 12 novembre 2019.

I fatti che hanno portato al giudizio della Corte

La Suprema Corte si è trovata di fronte al ricorso di una società cooperativa che sia in primo grado che davanti alla Commissione Tributaria Regionale competente per territorio si era vista rigettare le proprie doglianze. Infatti, sia il giudice di primo grado che la CTR avevano negato la natura risarcitoria dell'indennità da perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della Legge 392/1978, dando ragione all'Agenzia delle Entrate. In particolare, la CTR ha ritenuto che l'indennità citata costituisca un corrispettivo da riconoscere al conduttore per l'incremento di valore subito dall'immobile. Di conseguenza, la CTR decide per l'assoggettabilità all'Iva della citata indennità.

Contro tale decisione la Società cooperativa ha presentato ricorso presso la Corte di Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha considerato fondato il ricorso presentato dalla Società cooperativa. Il giudice di legittimità per dirimere definitivamente la questione ha richiamato sia quanto sostenuto dalla giurisprudenza dell'Unione europea in tema di Iva, sia quanto affermato dalla stessa Corte di Cassazione proprio in tema di indennità da perdita dell'avviamento.

Innanzitutto il Supremo Collegio ha chiarito che per la giurisprudenza europea in tema di Iva occorre che sia presente un nesso diretto tra la prestazione oggetto di Iva e il corrispettivo pagato per la stessa affinché possa parlarsi di assogettabilità a tassazione del relativo importo. Alla base del rapporto, infatti, secondo quanto riferisce la Corte di Cassazione deve esistere uno scambio di prestazioni tra i due contraenti.

Per quanto riguarda nello specifico l'indennità da perdita di avviamento per la rinuncia da parte del cliente, la Corte di Cassazione ribadisce che il sopra citato "nesso diretto" tra prestazione e corrispettivo non sussista, di conseguenza non sarebbe assoggetabile all'Iva.

In armonia con il diritto comunitario, è il ragionamento della Suprema Corte, l'ordinamento fiscale italiano all'articolo 15, comma 1, n°1) del DPR 633/1972 esclude dal computo della base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.

In merito alla disposizione contenuta all'articolo 34, comma 2, della Legge 392/1978 la Corte di Cassazione chiarisce che il diritto all'indennità per la perdita di avviamento sorge per effetto dello scioglimento del rapporto di locazione su iniziativa del locatore a meno che, ovviamente, il locatario non si sia reso inadempiente.

Di conseguenza, continua la Corte, il locatore non può procedere a domandare il rilascio forzoso dell'immobile se prima non ha provveduto a corrispondere al conduttore l'indennità di avviamento. In pratica, secondo la Cassazione l'indennità per la perdita dell'avviamento costituisce un corrispettivo per il diritto di recesso del locatore non legato alla prestazione di rilascio dell'immobile. Piuttosto è legata alla cessazione dell'attività commerciale o industriale svolta dal conduttore in quei medesimi locali.

D'altra parte, lo svolgimento di un'attività commerciale genera naturalmente un aumento di valore dei locali stessi. Di conseguenza, chiarisce la Corte di Cassazione, l'indennità per la perdita dell'avviamento oltre a.

costituire un corrispettivo per il diritto di recesso del locatore ha anche l'ulteriore funzione di suddividere i benefici reddituali tra locatore e conduttore. Benefici che, senza il pagamento dell'indennità, sarebbero goduti dal solo locatore. Anche perché, secondo il ragionamento del giudice di legittimità il valore dell'avviamento di alcuni locali commerciali è dato dalla somma dei benefici economici derivanti dalla capacità imprenditoriale del conduttore di attrarre la clientela e dall'ubicazione e dalla comodità per la stessa clientela dei locali commerciali. Per tale ragione per impedire che un solo soggetto si avvantaggi di tale incremento di valore, la norma dell'articolo 34, comma 1, della Legge 392/1978 ha previsto il pagamento di un'indennità da calcolarsi forfettariamente sulla media dei canoni versati negli ultimi 18 mesi. Per tali motivi la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente accogliendo la sua domanda di rimborso da parte del'amministrazione finanziaria.