Gli immobili siti in Comuni italiani che hanno dichiarato lo stato di emergenza per le diverse calamità naturali che negli ultimi tempi hanno colpito il nostro Paese e che sono stati affittati a canone concordato, o come si dice facendo ricorso alla cosiddetta cedolare secca, sono soggetti all'aliquota ridotta del 10% invece che a quella ordinaria del 15%. E quanto chiarito direttamente dall'Agenzia delle Entrate a seguito di un'istanza di interpello da parte di una contribuente e le cui conclusioni sono state pubblicate nella Risposta n° 470 del 7 novembre 2019.

Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate

L'amministrazione finanziaria è stata interpellata da una contribuente che dichiara di essere proprietaria di diversi immobili tutti concessi in locazione abitativa a canone concordato. Tali immobili si troverebbero in un Comune che ha dichiarato lo stato di emergenza. Di conseguenza, la contribuente ritiene che, in base a quanto stabilito nell'articolo 9 del Decreto Legge 28 marzo 2014 n° 47, a tali immobili possa essere applicata l'aliquota ridotta per la cedolare secca del 10% anziché quella ordinaria del 15%. E questo in quanto lo stato di emergenza è stato deliberato dal Comune nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il parere dell'amministrazione finanziaria

Nella sua risposta l'amministrazione finanziaria riconosce che l'articolo 9 del Decreto Legge n° 47/2014 prevede che per gli anni dal 2014 al 2019 gli immobili locati a canone concordato in regime di cedolare secca godano di un'aliquota ridotta del 10%. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, chiarisce che il successivo comma 2 bis dello stesso articolo 9 amplia la possibilità di usufruire dell'aliquota ridotta al 10% anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto n° 47/2014, lo stato di emergenza a seguito di calamità naturale.

D'altra parte, per godere dell'aliquota ridotta è necessario, continua l'Agenzia delle Entrate, che i Comuni dove è situato l'immobile locato a canone concordato abbiano dichiarato lo stato di emergenza per delle calamità naturali per le quali il Governo abbia provveduto a nominare un commissario delegato che deve provvedere a valutare gli effettivi ed indispensabili fabbisogni finanziari.

Questo in quanto le calamità naturali che possono giustificare una dichiarazione di stato d'emergenza, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge 225/1992, devono essere tali da essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Inoltre, al fine di poter usufruire dell'aliquota agevolati, i Comuni interessati dallo stato di emergenza devono essere iseriti in un elenco che indichi specificamente che hanno dichiarato lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto 47/2014.

L'Agenzia delle Entrate, quindi, conclude che nel caso specifico sottoposto alla sua attenzione dalla contribuente interpellante, essa possa utilmente usufruire dell'aliquota ridotta al 10% anziché al 15% per i suoi immobili locati a canone concordato.