La definizione agevolata delle cartelle esattoriali, meglio conosciuta come rottamazione ter e la cosiddetta pace fiscale hanno certamente contribuito, almeno in parte, a ridurre il contenzioso tributario. D'altra parte una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha precisato che il termine del 10 giugno 2019 per presentare la domanda di definizione agevolata non influisce sui termini legali per effettuare l'istanza di sospensione del Processo Tributario anche telematico. Questo, in sintesi, quanto statuito dalla Quinta Sezione Tributaria nell'Ordinanza n°29790/2019 depositata in Cancelleria lo scorso 15 novembre 2019.

I fatti che hanno portato al giudizio in Cassazione

La Suprema Corte si è trovata di fronte al ricorso presentato dai soci di una Sas contro gli avvisi di accertamento notificati agli stessi soci e alla società in accomandita semplice da parte dell'Agenzia delle Entrate per Irpef, Ires, Irap e Iva, per un imponibile accertato a seguito delle risposte fornite dai ricorrenti ad un questionario dell'amministrazione finanziaria, per un totale di più di 83.000 euro relativi al 2007. I soci ricorrevano contro gli avvisi di accertamento davanti alle competenti Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale.

Il giudice tributario di primo grado accoglieva parzialmente le ragioni dei soci ricorrenti, ritenendo che la pretesa creditoria dell'amministrazione finanziaria fosse giustificata solo per un importo complessivo di 32.588 euro.

Mentre a seguito del successivo ricorso presso la Commissione Tributaria Regionale, i soci si vedevano rigettare le proprie doglianze in toto, non ritenendo la CTR che gli importi contestati potessero ritenersi costi deducibili, come sostenuto dai soci della Sas, e quindi non soggetti a tassazione. Contro tale decisione, quindi, veniva proposto ricorso per Cassazione.

Nelle more del giudizio i soci ricorrenti presentavano alla Corte di Cassazione istanza di sospensione del Processo Tributario, in quanto si sarebbero avvalse della cosiddetta "definizione agevolata", disciplinata dall'articolo 6 del Decreto Legge n° 119/2018. Con tale istanza le parti ricorrenti chiedevano la sospensione del processo fino al prossimo 31 dicembre 2020.

E, in mancanza di ulteriori istanze di trattazione da presentare entro il termine sopraddetto, la cessazione della materia del contendere.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha chiarito che per poter definire correttamente la controversia è necessario, in via preliminare, pronunciarsi intorno alle istanze di sospensione del Processo Tributario presentate dalle parti ricorrenti.

Tali istanze, come dimostra la documentazione allegata, sono dovute all'adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali e alla cosiddetta pace fiscale. Partendo da questo presupposto la Corte di Cassazione evidenzia come sia un suo consolidato orientamento che la mera presentazione della documentazione probatoria circa l'adesione alla sanatoria fiscale oltre la data del 10 giugno 2019, termine ultimo indicato dall'articolo 6 del Decreto Legge 119/2018 per la presentazione della domanda di adesione, non costituisce una ragione sufficiente per rifiutare la richiesta di sospensione.

Tale interpretazione si pone nettamente in contrasto con una precedente pronuncia della stessa Corte di Cassazione, emessa dalla Sesta Sezione Tributaria non più tardi del 6 novembre 2019, che in un caso analogo riteneva il termine del 10 giugno 2019 per la presentazione della domanda di adesione termine perentorio. Di conseguenza, è il ragionamento della Corte di Cassazione, per dirimere efficacemente la questione occorre determinare se il termine del 10 giugno 2019 abbia natura perentoria o ordinatoria.

A tale proposito la Corte di Cassazione specifica che costituisce principio generale, derivante da quello di legalità, che i termini stabiliti dalla legge sono di principio ordinatori, salvo che la legge stessa li dichiari espressamente perentori o colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo.

Benché tali principi trovino maggiore applicazione nel diritto pubblico valgono anche nel diritto tributario, che mutua diversi istituti proprio dal diritto pubblico. E questo vale sia per l'azione accertativa del Fisco, sia per quanto riguarda la posizione del contribuente.

Ciò serve alla Corte di Cassazione per affermare che, in materia tributaria, in mancanza di un'espressa previsione, il termine normativamente stabilito per il compimento di un atto ha efficacia meramente ordinatoria ed esortativa, cioè costituisce un invito a non indugiare. Tale atto può essere compiuto da una delle due parti interessate, contribuente o Fisco, fino a quando non venga altrimenti precluso. Tanto più se, come nel caso di specie, ci si trova di fronte ad un condono fiscale, in cui è ancora più evidente l'intento dell'amministrazione fiscale di favorire la risoluzione delle controversie con i contribuenti.

Da ciò deriva, per la Corte di Cassazione, che il termine del 10 giugno 2019, normativamente previsto dall'articolo 6 del Decreto Legge 119/2018, sia un termine di duplice natura. Da una parte, termine processuale, in quanto volto a fissare il termine entro il quale si può presentare l'istanza all'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la controversia al fine di chiedere la sospensione del processo. Ma è anche un termine di carattere prettamente ordinatorio, al quale si applica il disposto dell'articolo 152, comma 2, del Codice di Procedura Civile che specificamente afferma che i termini stabiliti sono ordinatori, salvo che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione arriva a stabilire che il termine del 10 giugno 2019, essendo di natura ordinatoria, non determina la decadenza del contribuente dal chiedere la sospensione del processo tributario.

E questo in quanto ogni decadenza , anche in materia processuale, deve essere testuale ed essere espressamente sancita dalla legge.

La Corte di Cassazione tiene inoltre a precisare che la sospensione del processo tributario svolge una funzione protettiva e non preclusiva. Il suo intento, infatti, è quello di permettere uno stato di temporanea quiescenza del processo stesso, al fine di definire la procedura amministrativa di definizione agevolata della controversia. Per tali motivi la Corte di Cassazione ha accolto la richiesta dei ricorrenti per la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020.