Il Decreto Cura Italia incide profondamente sulla materia fiscale. In particolare l'articolo 68 del decreto detta disposizioni particolari in merito agli accertamenti esecutivi eseguiti dalla Pubblica Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78. A tale proposito, per chiarire la portata della norma contenuta nel Decreto Cura Italia l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 5 del 20 marzo 2020.

Il quadro normativo generale

La Circolare n, 5 dell'Agenzia delle Entrate si premura, almeno inizialmente, di riepilogare quello che è il quadro di riferimento normativo generale sugli accertamenti esecutivi prima di concentrarsi sulle specifiche disposizioni dettate dall'articolo 68 del Decreto Cura-Italia in via emergenziale allo scopo di contrastare al meglio l'epidemia di Coronavirus che sta affliggendo il nostro Paese.

La norma di riferimento, a questo proposito, è l'articolo 29 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78. Tale articolo disciplina la "Concentrazione della riscossione nell'accertamento".

Tale disposizione specifica che, di norma, gli accertamenti esecutivi devono obbligatoriamente contenere l'intimazione ad adempiere. Da parte sua, il contribuente - debitore ha a disposizione il consueto termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto per proporre ricorso.

In pratica, entro il suddetto termine di 60 giorni il contribuente ha a disposizione due opzioni. Può, in primo luogo rinunciare a presentare il ricorso e, quindi, provvede al pagamento dell'importo richiesto dall'Agenzia delle Entrate. In questo caso, il contribuente potrà usufruire della riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 15 del DPR 29 settembre 1973 n° 602. In alternativa, il contribuente - debitore può decidere di presentare ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

In tal caso, provvisoriamente il contribuente- debitore sarà tenuto a versare gli importi dovuti in pendenza di giudizio.

Ovviamente, trascorsi i 60 giorni disponibili per presentare il ricorso, come specificato dall'articolo 29, comma 1 lettera b) del Decreto Legge 78/2010, gli atti di accertamento descritti precedentemente divengono definitivamente esecutivi. La norma precisa poi che, trascorsi ulteriori 30 giorni senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento o abbia comunque proposto una tempestiva impugnazione, gli accertamenti esecutivi vengono affidati all'Agente della Riscossione. Nel caso specifico all'AdER.

La sospensione introdotta dal Cura Italia

Se questa è la disciplina generale degli accertamenti esecutivi, l'articolo 83 del Decreto Cura - Italia, da considerarsi come norma di carattere eccezionale e derogatoria della disciplina generale sopra richiamata, ha introdotto la sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto di procedimenti civili e penali.

Di conseguenza, secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 5 dell'Agenzia delle Entrate, devono intendersi sospesi anche i termini per i versamenti da effettuarsi a seguito degli accertamenti esecutivi notificati, ma anche i termini per presentare, eventualmente, ricorso contro tali atti.

La sospensione degli accertamenti esecutivi nel dettaglio

La Circolare n. 5 del 20 marzo 2020 fornisce anche degli esempi pratici per chiarire ulteriormente la portata della disposizione derogatoria contenuta nell'articolo 83 del Decreto Cura Italia. La Circolare chiarisce che, se all'inizio del periodo di sospensione, cioè al 9 marzo 2020, il termine per la presentazione del ricorso doveva ancora scadere quest'ultimo rimane sospeso e ricomincerà a decorrere dal 16 aprile 2020.

Ad esempio, se un atto è stato notificato in data 10 febbraio 2020 il termine di 60 giorni scadrà il prossimo 18 maggio 2020.

La Circolare n. 5 chiarisce anche che, per ragioni di ordine sistematico, agli accertamenti esecutivi disciplinati dall'articolo 29 del Decreto Legge 78/2010, non venga applicato il periodo di sospensione più lungo disciplinato dall'articolo 68 del Decreto Cura Italia. Tale norma detta un periodo di sospensione per i versamenti delle Tasse dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale termine di sospensione più lungo, chiarisce la Circolare n. 5 dell'Agenzia delle Entrate, deve intendersi applicabile esclusivamente agli accertamenti esecutivi già affidati all'Agente della Riscossione per gli importi non pagati.

D'altra parte, la Circolare n. 5 evidenzia come, nel caso dell'affidamento all'Agente della Riscossione, non sia possibile individuare un termine di sospensione da applicare ai sensi dell'articolo 68 del Decreto Cura Italia. E questo perché l'articolo 29 del Decreto Legge 78/2010 stabilisce che dopo l'affidamento degli accertamenti esecutivi all'AdER l'esecuzione forzata è ulteriormente sospesa per un periodo di 180 giorni a partire proprio dalla data di affidamento all'agente. Quest'ultimo ha solo l'obbligo di informare il contribuente - debitore di aver preso in carico l'accertamento esecutivo mediante raccomandata semplice o via posta elettronica. Da ciò, la Circolare n. 5 dell'Agenzia delle Entrate arriva a concludere che la sospensione dei termini di versamento disciplinata dall'articolo 68 del Decreto Cura Italia si applica esclusivamente ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso del pagamento dilazionato.