Il Decreto Cura Italia, recentemente varato dal Governo, prevede la sospensione e lo slittamento di molti adempimenti fiscali a carico dei contribuenti italiani. Oltre a misure di sostegno al reddito per categorie come i professionisti o i lavoratori autonomi titolari di Partita Iva. D'altra parte, forse nella concitazione del momento, il Cura Italia ha "dimenticato" di predisporre la sospensione per alcuni provvedimenti della Pubblica Amministrazione finanziaria come gli avvisi bonari e le rate da dilazione dei ruoli.

Gli adempimenti sospesi

Come sanno tutti gli interessati, il Decreto Cura Italia, dal 16 marzo 2020, ha sospeso tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione delle ritenute alla fonte e, ovviamente, anche le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali che sarebbero scadute tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Anche se, il Viceministro dell'Economia Antonio Misiani ricordando che il Governo è pronto anche a sospendere il pagamento dell'Iva ha incoraggiato, chi può farlo, a pagarla comunque per dare un segnale di civiltà e di sostegno alla situazione difficile che il Paese sta affrontando a causa dell'epidemia di Coronavirus.

Ed, in effetti, il Governo è stato di parola in questo caso. Infatti, per tutte le imprese e gli esercenti arti e professioni che hanno fatturato ricavi fino a 2 milioni di euro è stata approvata la sospensione dei versamenti da autoliquidazione da effettuarsi sempre tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Quindi, oltre ai versamenti Iva, le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale da versare in qualità di sostituti d'imposta e le ritenute, da effettuare sempre in qualità di sostituto d'imposta, sui redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Inoltre, è stata prevista la sospensione anche dei contributi previdenziali e dei premi d'assicurazione obbligatoria.

La disciplina di pagamento in deroga

Ovviamente, la sospensione dei pagamenti non vuol dire assolutamente che le Tasse non saranno più dovute. I contribuenti possono scegliere se versare il dovuto in unica soluzione entro il 31 maggio o in 5 rate di pari importo, sempre a partire dal mese di maggio 2020.

Ovviamente, se nel frattempo i contribuenti avessero provveduto ad effettuare dei versamenti non sarà possibile chiedere il rimborso di quanto versato.

Mancata sospensione di alcuni atti tributari

Se quanto detto sopra rappresenta lo stato dell'arte per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, vi sono sicuramente degli atti che non beneficeranno della sospensione, a meno di una correzione ulteriore da parte del Legislatore.

Infatti, dal tenore della norma di riferimento, contenuta all'articolo 65 del Decreto Cura-Italia denominato "Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione", sono sicuramente sospese le cartelle di pagamento, ma anche gli avvisi di accertamento esecutivi, oltre agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed anche gli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, infine, le ingiunzioni e gli atti esecutivi emessi dagli Enti Locali come i Comuni. Tali versamenti dovranno essere effettuati entro il prossimo 30 giugno 2020. Mentre la rata della rottamazione-ter scaduta il 28 febbraio 2020 e la rata del saldo e stralcio che scadeva il prossimo 31 marzo 2020 andrà saldata entro il 31 maggio 2020.

Il problema sorge, però, per tutti quegli atti diversi da quelli specificamente menzionati sopra. Dato che la norma in oggetto non riporta alcun specifico rinvio delle disposizioni anche per queste tipologie di atti si deve ritenere che l'elencazione effettuata dal Legislatore in sede di predisposizione del decreto Cura-Italia sia tassativa. Quindi, tutti i pagamenti scadenti tra l'8 marzo e il 31 maggio e derivanti da lettere di compliance o comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate per la liquidazione automatica o in base ad un controllo formale, secondo quanto previsto dagli articoli 36-bis, 36-ter del DPR 600/73 e 54 del DPR 633/72 non beneficerebbero della sospensione. Quindi, i cosiddetti avvisi bonari non beneficerebbero della sospensione se non tenendo conto del fatto che la notifica di un avviso bonario è un adempimento dell'amministrazione finanziaria e, quindi, soggetto alla sospensione.

Ma, si ribadisce, non c'è un riferimento normativo diretto.

Allo stesso tempo, se risultano sospese le notifiche delle cartelle esattoriali di pagamento, non risultano beneficiare della sospensione le rate da dilazione dei ruoli disciplinate dall'articolo 19 del DPR 602/73 che detta disposizioni in merito alla "Dilazione di pagamento" nei casi di obiettiva difficoltà economica del contribuente - debitore. E tale mancata sospensione vale anche per quelle dilazioni concesse a seguito di accertamento esecutivo. Di conseguenza i contribuenti interessati dovranno procedere al pagamento entro il prossimo 20 marzo 2020.