Sarà lunedì 17 giugno l’ultimo giorno utile per il versamento della rata di acconto dell’IMU 2024, un giorno in più rispetto all’ordinaria scadenza del giorno 16, che quest’anno cade di domenica, motivo per cui i termini slittano al giorno successivo. Confermato, invece, al 16 dicembre il termine per il pagamento della rata a saldo. Sono queste le date da ricordare per la tassa dovuta da parte dei possessori di immobili oltre la prima casa, che ormai da anni è esente.
Un'imposta con cui i contribuenti si cimentano da 12 anni, ovvero dal 2012, quando fu istituita per sostituire l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) e che dal 2020 ha assorbito anche la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili).
Anche per il 2024 resta il metodo dell’autoliquidazione dell’imposta, ovvero il cittadino non riceve una cartella di pagamento, ma deve provvedere in autonomia a calcolare e versare l’imposta corretta, pena l’applicazione di sanzioni in caso di errori o omissioni.
I soggetti obbligati al pagamento dell’IMU
Il presupposto dell’Imposta Municipale Unica è il possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Restano escluse dal tributo le abitazioni principali e le relative pertinenze, quest’ultime nel limite di un’unità per ciascuna delle categorie C/2 (cantine), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie). Tale esenzione, però, non riguarda le cosiddette abitazioni “di lusso”, ovvero quelle accatastate nelle categorie A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le quali i comuni stabiliscono delle aliquote ridotte e una detrazione fissa.
I soggetti obbligati al pagamento dell’IMU sono i proprietari e i titolari dei diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie e enfiteusi) sugli immobili, il genitore assegnatario della casa familiare, in caso di separazione e affidamento dei figli e il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali.
Il calcolo dell’acconto IMU 2024
L’IMU si calcola applicando l’aliquota stabilita dal comune, nel quale è ubicato l’immobile, per la base imponibile, rapportando l’importo ottenuto alla quota e al periodo di possesso. Ma mentre le aliquote possono essere reperite dalle delibere di approvazione dei comuni, pubblicate sia sui siti istituzionali degli stessi enti, che nella sezione “Fiscalità regionale e locale” del sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la base imponibile ci sono regole diverse in relazione alla natura dell’immobile.
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, che viene determinato applicando al valore della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
- 160 fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli la base imponibile si ottiene moltiplicando per 135 il reddito dominicale rivalutato del 25%, mentre per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Ottenuta la base imponibile, si può procedere al calcolo della rata di acconto dell’IMU 2024, che è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando le aliquote e le eventuali detrazioni del 2023, tenendo conto della percentuale e del periodo di possesso. Con la seconda rata (saldo), che va versata entro il 16 dicembre, si procederà al conguaglio dell’IMU, utilizzando, per il calcolo, le aliquote deliberate dai comuni per l’anno in corso, e detraendo l’importo versato in acconto.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 che può essere pagato in Banca o Posta o online tramite l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate o tramite l'home banking del proprio conto corrente.