Buone notizie per i passeggeri: in caso di improvvisa soppressione del treno, hanno diritto al rimborso del costo del biglietto e alrisarcimento dei danni patrimoniali documentati. Questo è quanto ha stabilito il Giudice di Pace di Frosinone, con una sentenza che merita di essere segnalata perchè fornisce interessanti chiarimenti in merito al foro del consumatoreapplicabile in questi casi e alla vessatorietà della clausola contrattuale che prevede il rimborso del solo costo del biglietto.

Soppressione del treno e diritti del passeggero: le motivazioni della sentenza

Vediamo, prima di tutto, quali sono le circostanze di fatto alla base della sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n. 47 del 04.05.2015. I due istanti acquistano i biglietti per il treno da Ceprano Falvaterra a Roma Termini, dove devono prendere il treno(per il quale hanno già acquistato il biglietto) per Venezia Mestre. Giunti alla stazione ferroviaria obliterano i biglietti, ma l'altoparlante annuncia la soppressione del treno. Si tratta, purtroppo, di una situazione che capita spesso, come possiamo constatare dai numerosi tweet, anche recenti:

Gli istanti si vedono costretti a raggiungere la stazione di Roma Termini con l'auotovettura per riuscire a prendere il treno successivo, sostenendo spese aggiuntive - tra le quali la benzina e il parcheggio -.

Decidono, quindi, di citare in giudizio Trenitalia, chiedendo la condanna al rimborso del costo del biglietto relativo al treno soppresso, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali per le spese aggiuntive sostenute e dei danni non patrimoniali, da quantificare secondo equità.

La società ferroviaria si costituisce in giudizio, contestando la competenza per territorio del Giudice di Pace aditoe chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, la condanna al rimborso del costo dei biglietti per il treno soppresso.

Il Giudice di Pace rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio in base alle seguenti motivazioni:

  • dal punto di vista normativo, nel caso di specie è applicabile ilforo del consumatore ai sensi dell'art. 33, comma u), del D.Lgs. n. 206 del 2005 - meglio conosciuto come codice del consumo -. Secondo la giurisprudenza pressochè unanime, infatti (si vedano le sentenze della Corte di Cassazione n. 16336 del 20.08.2004, n. 15475 del 10.08.2004 e n. 18290 del 28.11.2003), il foro del consumatore è derogabile unicamente con l'inserimento di una specifica clausola contrattuale, frutto di trattativa individuale. Nel nostro caso, gli istanti hanno acquistato e obliterato i biglietti nella stazione ferroriavia di Ceprano e, pertanto, è attualmente competente per territorio il Giudice di Pace di Frosinone;
  • anche nell'ipotesi in cui si volesse considerare come competente per territorio il Giudice di Pace del luogo in cui è sorta e deve essere eseguita l'obbligazione, nel caso di specie sarebbe comunque territorialmente competente il Giudice di Pace di Frosinone.

Venendo, infine, alla richiesta di risarcimento danni, la sentenza si discosta dall'unico precedente giurisprudenziale che si rinviene sull'argomento - la sentenza della Corte di Cassazione civile n.

16945/2003 -, secondo cui, nell'ipotesi di ritardi o interruzioni del servizio di trasporto, e' possibile riconoscere - a titolo di risarcimento danni - soltanto il rimborso del costo del biglietto sostenuto; in caso contrario, gli oneri si rifletterebbero sulle tariffe applicate ai passeggeri.

Nella decisione che si commenta, invece, il Giudice di Pace ritiene che si sia in presenza di un'ipotesi di responsabilità contrattuale perchè i passeggeri, all'atto della conclusione del contratto di trasporto, non possono essere a conoscenza di eventuali ritardi o interruzioni del servizio. La responsabilità non può essere esclusa dalla circostanza che, nel caso di specie, la soppressione del treno è avvenuta a causa di un improvvisoscioperodei macchinisti.

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