Il D.Lgs. n.139/2015, denominato "Decreto Bilanci", pubblicato in recepimento della direttiva 2013/34/EU ha modificato ed integrato alcune norme del Codice civile riguardanti la redazione del bilancio di esercizio e consolidato. Il decreto è operativo già dal 1° gennaio 2016, e ha avuto un effetto rilevante anche sulla chiusura dei bilanci 2015. Tuttavia, occorre ricordare che per completare il quadro relativo alla normativa sui bilanci delle società di capitali mancano ancora i principi contabili OIC.

In questo senso l’OIC (Organismo Italiano della Contabilità) sta lavorando alla revisione degli stessi principi contabili, per arrivare ad una necessaria conformazione alle norme UE assorbite dal D.Lgs.

n. 139/2015. Il "Decreto Bilanci" ha introdotto anche delle modifiche al contenuto della relazione sulla gestione e sulla nota integrativa,anche se si tratta di cambiamenti marginali.L’introduzione del rendiconto finanziario permette il coordinamento tra le informazioni di questo schema e gli indici di bilancio inseriti nella relazione stessa. Anche la nota integrativa ha subito delle trasformazioni in relazione alle novità introdotte sugli schemi di bilancio e sui criteri di valutazione.

Nuove regole: impatto sulle tipologie di voci di bilancio

Una delle principali novità introdotte dal "Decreto bilanci" riguarda il divieto di capitalizzazionedelle spese di ricerca applicata o di pubblicità. Èstato introdotto anche l’obbligo di inserire a stato patrimoniale il fair value degli strumenti finanziari derivati, registrandone le relative variazioni.

Al fine dell’attualizzazione dei relativi saldi, è prevista anche la riduzione del valore contabile di crediti e debiti. La contabilità, nel corso dell’esercizio sociale, deve essere tenuta seguendo il criterio della manifestazione documentale. Viceversa, qualora alla data di chiusura dell’esercizio costi e ricavi non abbiano ancora trovato manifestazione in un documento di registrazione, è necessario ricorrere alle scritture di assestamento.

Per la voce crediti v/clienti bisogna verificare se i crediti inesigibili o verso clienti falliti siano stati stornati.Invece, per quanto concerne icrediti tributari, è opportuno verificare che le ritenute siano state correttamente imputate in contabilità.

Transizione dalle vecchie alle nuove regole

Un'importante problematica legata al "Decreto Bilanci" è quella relativa a come può avvenire la transizione dalle vecchie regole a quelle nuove.

L’art. 12 del D.Lgs. indica, in effetti, anche le regole da seguire per la transizione. Inoltre gli amministratori, nel redigere il bilancio dell’esercizio 2016, potranno decidere se continuare a usare le vecchie regole, finché le voci patrimoniali citate permangono in bilancio, oppure rimisurarle utilizzando le nuove norme, in chiave comparativa e sempre in chiusura di anno.

Se gli amministratori dovessero valutarei titoli immobilizzati (vecchi valori) secondo le vecchie regole e misurare gli stessi titoli acquisiti a partire dal 1° gennaio in base al nuovo metodo che è assai diverso, si potrebbero però produrre delle discrasie e disomogeneità nel bilancio stesso. Inoltre, il metodo del costo ammortizzato introdotto dal nuovo D.Lgs.

che sostituisce quello del costo storico, non potrà essere applicato dai soggetti che possono redigere il bilancio abbreviato e di conseguenza alle microimprese. Il bilancio, infine, deve essere sempre accompagnato da una relazione degli amministratori.