Tra le novità previste dalle Legge di Stabilità 2016 c’è anche lo sgravio contributivo sulle nuove assunzioni effettuate nel 2016. Rispetto alla vecchia disciplina sono cambiate sia la misura sia la durata dell’incentivo, mentre rimangono pressoché uguali le condizioni. In breve la percentuale di riduzione contributiva è scesa al 40%, mentre la durata è fissata in 24 mesi ( il beneficio va dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016) e riguarda tutti i contributi previdenziali, eccetto quelli dovuti all’INAIL. Il limite massimo dell’esonero è di 3.250 euro annui.

L’incentivo va riconosciuto anche a tutti i datori di lavoro che non svolgano attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 c.c. quali associazioni politiche e culturali, studi professionali, associazioni di volontariato. Lo sgravio si applica a tutti i contratti a tempo indeterminato. Sono esclusi invece i contratti di intermittente, di lavoro apprendistato e i contratti di lavoro domestico effettuati dai datori di lavoro privati. Riguardo la categoria dei contratti a tempo parziale, l’INPS ha ritenuto che, in tali casi, occorre riproporzionare il suddetto limite dei 3.250 euro annui su base mensile. Pertanto, il limite mensile è di 270,83 euro.

Altri sgravi per chi assume lavoratori in caso di passaggio di appalti

Anche il datore di lavoro che subentra negli appalti assumendo i lavoratori già occupati nello stesso può usufruire dello sgravio contributivo. La legge di Stabilità, infatti prevede tale incentivo anche per il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume un dipendente, il quale in precedenza lavorava presso un altro datore di lavoro che ha fruito dell’esonero contributivo. La fruizione dello sgravio è possibile però solo nei limiti della durata e della misura che residua computando il precedente rapporto di lavoro con il vecchio datore di lavoro. Con riferimento ai casi in cui non sono state effettuate le comunicazioni obbligatorie dopo che sia avvenuta la relativa assunzione del lavoratore è sempre possibile l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie relative sia all'instaurazione sia alla modifica del rapporto di lavoro.

In tali casi, però c’è la perdita di quella parte dell'incentivo fiscale che si riferisce al periodo ricompreso fra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. L’INPS su tale questione ha chiarito che, anche in caso di rettifica della comunicazione, vale la data del 1^ invio.

Requisiti per poter usufruire dell’incentivo e cause ostative

Per i datori di lavoro che siano stati parte di un contratto di collaborazione per il quale si procede alla stabilizzazione del contratto è possibile accordare il cumulo dell'incentivo. Lo sgravio non spetta riguardo ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato utilizzato in relazione ad precedente assunzione a tempo indeterminato da parte dello stesso datore di lavoro.

Non sono invece rilevanti, ai fini della fruizione dello sgravio, eventuali assunzioni agevolate effettuate da altri datori di lavoro. Non ha alcuna possibilità di fruire dello sgravio il datore di lavoro il cui lavoratore nei 6 mesi precedenti sia stato occupato a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro. Lo sgravio però spetta per coloro che siano stati titolari di partita IVA, se il soggetto assunto abbia svolto altra attività lavorativa con contratti di tipologie diverse da quello a tempo indeterminato. Per info su lavoro premi il tasto segui.