Bollette per l’energia elettrica, gas o acqua con importi esorbitanti sono diventate oggetto di studio dei legislatori. Il problema che spesso arriva nelle case dei contribuenti con la classica bolletta riguarda i conguagli che spesso i fornitori dei servizi inseriscono nelle classiche bollette che periodicamente servono per pagare i consumi mensili o bimestrali di acqua, luce e gas. Tra consumi del periodo di riferimento e conguagli, queste salate bollette mandano in crisi i contribuenti, che si trovano dall’oggi al domani a dover pagare grosse cifre per evitare il distacco delle forniture di questi beni di primaria necessità.

Conguagli pazzi

Molti contribuenti o associazioni che curano i loro interessi hanno aperto campagne e battaglie proprio contro i conguagli che vengono definiti “pazzi”. Le società di fornitura utilizzano sempre la solita prassi, cioè calcolano il dovuto leggendo i consumi di ogni contribuente tramite i contatori di cui ogni casa è dotata. Le bollette dovrebbero riportare i consumi del periodo oggetto della richiesta di pagamento, ma in molti casi, non essendo stata fatta la lettura del contatore, i consumi su cui viene chiesto il pagamento sono stimati e non effettivi. Più lunga è l’assenza di una lettura fisica dei consumi, maggiore è il rischio che si accumulino consumi non andati in pagamento, cioè quei consumi che poi vanno a formare i conguagli a favore dell’ente erogatore dei servizi.

La colpa del ritardo è del fornitore

Alla Commissione Attività Produttive della Camera è arrivato un Disegno di Legge che mira a trovare norme che gestiscano questi conguagli, per evitare che il problema ricada esclusivamente sui consumatori finali. Come sancito dal Codice del Consumo, il ritardo derivante da mancate letture per prolungati periodi non è addebitabile al consumatore.

In pratica, la responsabilità del conguaglio è del fornitore del servizio e non di chi lo sfrutta. Il DL prende di mira i conguagli per periodi superiori ai due anni: nella proposta di Legge, che consta di due articoli, si parla di mancata correttezza e buona fede per i fornitori dei servizi che chiedono pagamenti ingenti insieme alle bollette dei consumi periodici.

Per la proposta, si tratta di una pratica commerciale scorretta quella che utilizzano i fornitori nel momento in cui chiedono il pagamento dei consumi periodici con l’aggiunta dei conguagli e degli arretrati.

Le soluzioni

In genere nelle bollette, soprattutto nei solleciti successivi al ritardo nel pagamento, le aziende fornitrici minacciano distacchi e sospensione dei servizi nel caso in cui non si provveda a pagare il corrispettivo della bolletta in brevissimo tempo. Sempre il Codice del Consumo fa rientrare la minaccia di distacco nell’ambito delle pratiche commerciali aggressive. Il DL propone la sospensione delle richieste di pagamento qualora si riferiscano a conguagli superiori ai 2 anni, il tutto per permettere alle autorità competenti la verifica della corretta condotta da parte del fornitore.

In pratica si viene esonerati dal pagamento di quella bolletta fino a quando la procedura di verifica e controllo non sia stata completata dall’autorità. Nel caso in cui la condotta risulti illegittima, dalla sospensione della bolletta di passerà all’esonero del pagamento della stessa. La proposta però, autorizzerebbe i fornitori in sede di stipula del contratto, ad inserire clausole che consentono ai fornitori di richiedere conguagli superiori ai 2 anni. In pratica, se il contribuente che stipula un contratto per luce, gas o acqua deve stare attento a quella clausola che impedirebbe di contestare conguagli di importi elevati. Resta sempre la possibilità obbligatoria di concedere su richiesta il pagamento rateale delle bollette che presentano questi conguagli.

Se la clausola non è inserita nel contratto e se il fornitore abbia comunque caricato i conguagli nelle bollette, se già pagate dai contribuenti, la proposta prevede il rimborso di quanto pagato a titolo di conguaglio.